Art. 17 
 
Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e
  delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le
procedure di monitoraggio, le risorse e le  modalita'  necessarie  ai
fini  della  valutazione  delle  misure  urgenti  per  la   giustizia
ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR. 
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ((da
emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata)) in vigore  del
presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della  Giustizia
amministrativa, sono adottate  le  Linee  guida  per  lo  smaltimento
dell'arretrato in tutti gli uffici  della  Giustizia  amministrativa,
con l'indicazione dei compiti  degli  Uffici  per  il  processo,  ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli  di  priorita'  nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere. 
  3.  Il  personale  addetto  all'ufficio  per  il  processo   presta
attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione  dell'arretrato,
((ove necessario anche)) in modalita' da remoto e  con  la  dotazione
informatica fornita dall'Amministrazione. 
  4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee  guida  di
cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale
della Giustizia amministrativa. 
  5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente  individuate
dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa  ai  sensi
((dell'art. 16, comma 1, delle norme di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti  di
cui all'art. 11, comma 1, del presente  decreto)),  sono  programmate
dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa  ulteriori
udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al  fine
di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti,  per  la
Giustizia amministrativa, dal PNRR.  A  tal  fine,  il  Consiglio  di
presidenza della  Giustizia  amministrativa  aggiorna  il  numero  di
affari da assegnare  al  presidente  del  collegio  e  ai  magistrati
componenti dei collegi. ((Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, adegua  alle  finalita'  del  PNRR,
sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il
decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.)) 
  6. La partecipazione dei magistrati alle ((udienze straordinarie di
cui al comma 5)) e' su base volontaria. Le  udienze  si  svolgono  da
remoto. Non possono essere assegnati alle  udienze  straordinarie  di
smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117  del  codice
del processo amministrativo,  ((di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione  dei  magistrati
alle udienze straordinarie di cui al  comma  5  costituisce  criterio
preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza  della  Giustizia
amministrativa,   nell'assegnazione   degli    incarichi    conferiti
d'ufficio.)) 
  ((7. Per evitare la  formazione  di  nuovo  arretrato,  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo: 
      1) dopo l'art. 72 e' inserito il seguente: 
  «Art. 72-bis. - (Decisione dei ricorsi  suscettibili  di  immediata
definizione) - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano  suscettibili
di  immediata  definizione,  anche  a  seguito   della   segnalazione
dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima  camera
di consiglio successiva  al  ventesimo  giorno  dal  perfezionamento,
anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi',  al
decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti  possono  depositare
memorie e documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
consiglio. Salvi eccezionali motivi, non  e'  possibile  chiedere  il
rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso  il  rinvio,  la
trattazione del ricorso e' fissata alla  prima  camera  di  consiglio
utile successiva. 
  2. Se e' possibile definire  la  causa  in  rito,  in  mancanza  di
eccezioni delle parti, il collegio sottopone  la  relativa  questione
alle parti presenti.  Nei  casi  di  particolare  complessita'  della
questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna  un  termine
non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa  e'
decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario  convocare
un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non  e'  definibile  in
rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza  pubblica.
In  ogni  caso  la  decisione  e'  adottata  con  sentenza  in  forma
semplificata»; 
      2) all'art. 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte,
la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio  della  trattazione
della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati
nel verbale di udienza,  ovvero,  se  il  rinvio  e'  disposto  fuori
udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»; 
      3) all'art. 79, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'interruzione del processo  e'  immediatamente  dichiarata
dal presidente con decreto;  il  decreto  e'  comunicato  alle  parti
costituite a cura della segreteria»; 
      4) all'art. 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del  giudizio
il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la  persistenza
delle ragioni  che  le  hanno  determinate  e  l'udienza  e'  fissata
d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»; 
      5) all'art. 82, comma 1, la parola: «centottanta» e' sostituita
dalla seguente: «centoventi»; 
      6) all'art. 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  Le  udienze  straordinarie   dedicate   allo   smaltimento
dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.  Non  si
applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»; 
    b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice  del
processo amministrativo: 
      1) all'art.  13,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«ricorso straordinario» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  lo
svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»; 
      2) nel titolo IV, dopo l'art. 13-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 13-quater. -  (Trattazione  da  remoto)  -  1.  Fermo  quanto
previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti  i  casi  di
trattazione di cause da remoto la  segreteria  comunica,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita'
con cui si accerta l'identita'  dei  soggetti  partecipanti  e  della
libera volonta' delle parti, anche ai  fini  della  disciplina  sulla
protezione dei dati personali. I verbali e  le  decisioni  deliberate
all'esito dell'udienza o della camera di  consiglio  si  considerano,
rispettivamente, formati ed  assunte  nel  comune  sede  dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il
luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si
difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   In   alternativa   alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere
il passaggio della causa in decisione fino  alle  ore  12  del  terzo
giorno antecedente a quello dell'udienza  stessa;  il  difensore  che
deposita tale richiesta e' considerato presente a  ogni  effetto.  Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause  da  remoto  non
spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese»; 
      3) all'art. 14, comma 1, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  «I  verbali  e  i  provvedimenti  della  commissione   sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del  segretario.  Le
sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento  da
remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con  cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro  libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla  protezione  dei  dati
personali».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 di cui  all'allegato
          2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo): 
                «Art.  16  (Misure  straordinarie  per  la  riduzione
          dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita').
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del presidente del Consiglio di  presidenza  della
          giustizia  amministrativa  previa  delibera  dello   stesso
          Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi  disponibili
          nel relativo bilancio  ed  effettivamente  non  utilizzati,
          misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e  per
          l'incentivazione della produttivita'.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  112,  113,  114,
          115, 116 e 117 di cui all'allegato  1  del  citato  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
                «Art. 112  (Disposizioni  generali  sul  giudizio  di
          ottemperanza).   -   1.   I   provvedimenti   del   giudice
          amministrativo  devono  essere  eseguiti   dalla   pubblica
          amministrazione e dalle altre parti. 
                2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta  per
          conseguire l'attuazione: 
                  a)  delle  sentenze  del   giudice   amministrativo
          passate in giudicato; 
                  b)  delle  sentenze   esecutive   e   degli   altri
          provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; 
                  c) delle sentenze  passate  in  giudicato  e  degli
          altri  provvedimenti  ad  esse   equiparati   del   giudice
          ordinario, al fine di ottenere  l'adempimento  dell'obbligo
          della pubblica amministrazione di conformarsi,  per  quanto
          riguarda il caso deciso, al giudicato; 
                  d) delle sentenze  passate  in  giudicato  e  degli
          altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non  sia
          previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di  ottenere
          l'adempimento dell'obbligo della  pubblica  amministrazione
          di conformarsi alla decisione; 
                  e)   dei   lodi   arbitrali   esecutivi    divenuti
          inoppugnabili   al   fine   di    ottenere    l'adempimento
          dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi,
          per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 
                3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi
          al  giudice  dell'ottemperanza,  azione  di   condanna   al
          pagamento di somme a titolo di  rivalutazione  e  interessi
          maturati dopo il passaggio  in  giudicato  della  sentenza,
          nonche'  azione  di   risarcimento   dei   danni   connessi
          all'impossibilita' o comunque alla  mancata  esecuzione  in
          forma specifica, totale o parziale, del  giudicato  o  alla
          sua violazione o elusione. 
                4. 
                5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere
          proposto anche al fine di ottenere  chiarimenti  in  ordine
          alle modalita' di ottemperanza.». 
                «Art.  113  (Giudice  dell'ottemperanza).  -  1.   Il
          ricorso si propone, nel caso di cui all'art. 112, comma  2,
          lettere a) e b), al giudice che ha emesso il  provvedimento
          della cui ottemperanza si  tratta;  la  competenza  e'  del
          tribunale  amministrativo  regionale  anche  per   i   suoi
          provvedimenti confermati in  appello  con  motivazione  che
          abbia lo stesso contenuto dispositivo  e  conformativo  dei
          provvedimenti di primo grado. 
                2. Nei casi di cui all'art. 112, comma 2, lettere c),
          d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione ha sede il  giudice  che
          ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.». 
                «Art. 114 (Procedimento). - 1. L'azione  si  propone,
          anche senza previa diffida,  con  ricorso  notificato  alla
          pubblica amministrazione e  a  tutte  le  altre  parti  del
          giudizio definito dalla  sentenza  o  dal  lodo  della  cui
          ottemperanza  si  tratta;  l'azione  si  prescrive  con  il
          decorso di dieci anni  dal  passaggio  in  giudicato  della
          sentenza. 
                2. Unitamente  al  ricorso  e'  depositato  in  copia
          autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
          con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. 
                3.  Il  giudice  decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata. 
                4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
                  a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le  relative
          modalita', anche mediante la determinazione  del  contenuto
          del  provvedimento  amministrativo  o  l'emanazione   dello
          stesso in luogo dell'amministrazione; 
                  b) dichiara nulli gli eventuali atti in  violazione
          o elusione del giudicato; 
                  c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate
          in  giudicato  o  di  altri  provvedimenti,  determina   le
          modalita'  esecutive,  considerando  inefficaci  gli   atti
          emessi in violazione o elusione e provvede di  conseguenza,
          tenendo conto degli effetti che ne derivano; 
                  d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
                  e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo,  e  se
          non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su  richiesta
          di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
          violazione  o  inosservanza  successiva,  ovvero  per  ogni
          ritardo nell'esecuzione  del  giudicato;  tale  statuizione
          costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi  di  ottemperanza
          aventi ad oggetto il  pagamento  di  somme  di  denaro,  la
          penalita' di mora di  cui  al  primo  periodo  decorre  dal
          giorno della comunicazione o notificazione  dell'ordine  di
          pagamento disposto nella sentenza  di  ottemperanza;  detta
          penalita'  non  puo'  considerarsi  manifestamente   iniqua
          quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali. 
                5. Se e'  chiesta  l'esecuzione  di  un'ordinanza  il
          giudice provvede con ordinanza. 
                6. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative
          all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei  cui  confronti
          si e' formato il giudicato, di quelle  inerenti  agli  atti
          del commissario ad acta. Avverso gli atti  del  commissario
          ad acta  le  stesse  parti  possono  proporre,  dinanzi  al
          giudice  dell'ottemperanza,  reclamo,  che  e'  depositato,
          previa  notifica  ai  controinteressati,  nel  termine   di
          sessanta   giorni.   Gli   atti   emanati    dal    giudice
          dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai
          terzi estranei al giudicato ai sensi dell'art. 29,  con  il
          rito ordinario. 
                7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'art.
          112,  il  giudice  fornisce  chiarimenti  in  ordine   alle
          modalita'  di  ottemperanza,   anche   su   richiesta   del
          commissario. 
                8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  si
          applicano anche alle impugnazioni avverso  i  provvedimenti
          giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. 
                9. I termini per la proposizione  delle  impugnazioni
          sono quelli previsti nel Libro III.». 
                «Art. 115 (Titolo esecutivo e  rilascio  di  estratto
          del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva). -
          1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono
          titolo esecutivo sono spedite, su richiesta  di  parte,  in
          forma esecutiva. 
                2. I provvedimenti emessi dal giudice  amministrativo
          che  dispongono   il   pagamento   di   somme   di   denaro
          costituiscono titolo anche  per  l'esecuzione  nelle  forme
          disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e
          per l'iscrizione di ipoteca. 
                3. Ai fini del giudizio di  ottemperanza  di  cui  al
          presente  Titolo  non  e'  necessaria  l'apposizione  della
          formula esecutiva.». 
                «Art. 116 (Rito in materia di  accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro  il
          silenzio   sulle   istanze   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  nonche'  per  la  tutela  del  diritto  di
          accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
          trasparenza il ricorso  e'  proposto  entro  trenta  giorni
          dalla conoscenza della  determinazione  impugnata  o  dalla
          formazione    del    silenzio,    mediante    notificazione
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato.  Si
          applica l'art.  49.  Il  termine  per  la  proposizione  di
          ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 
                2. In pendenza di un giudizio  cui  la  richiesta  di
          accesso e' connessa, il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'
          essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
          della sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso  principale,
          previa notificazione all'amministrazione e  agli  eventuali
          controinteressati.  L'istanza  e'  decisa   con   ordinanza
          separatamente  dal  giudizio  principale,  ovvero  con   la
          sentenza che definisce il giudizio. 
                3.  L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata  e
          difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 
                4.  Il  giudice  decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione  e,  ove  previsto,   la   pubblicazione   dei
          documenti richiesti, entro un  termine  non  superiore,  di
          norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le  relative
          modalita'. 
                5. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione.». 
                «Art. 117 (Ricorsi avverso  il  silenzio).  -  1.  Il
          ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
          diffida,  con  atto  notificato  all'amministrazione  e  ad
          almeno un controinteressato nel termine di cui all'art. 31,
          comma 2. 
                2.  Il  ricorso  e'  deciso  con  sentenza  in  forma
          semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
          giudice ordina all'amministrazione di provvedere  entro  un
          termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 
                3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario  ad
          acta con la  sentenza  con  cui  definisce  il  giudizio  o
          successivamente su istanza della parte interessata. 
                4. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative
          all'esatta  adozione  del  provvedimento   richiesto,   ivi
          comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
                5.  Se  nel  corso  del   giudizio   sopravviene   il
          provvedimento espresso, o un atto  connesso  con  l'oggetto
          della controversia, questo puo' essere impugnato anche  con
          motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per  il
          nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con  tale
          rito. 
                6. Se l'azione di risarcimento  del  danno  ai  sensi
          dell'art. 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a  quella
          di cui al presente articolo, il giudice puo'  definire  con
          il rito camerale l'azione avverso il  silenzio  e  trattare
          con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 
                6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4  e  6,
          si applicano anche ai giudizi di impugnazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 73, 79, 80,  82  e
          87 di cui all'allegato 1 al citato  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 73 (Udienza di  discussione).  -  1.  Le  parti
          possono produrre documenti fino a  quaranta  giorni  liberi
          prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni  liberi  e
          presentare  repliche,  ai  nuovi  documenti  e  alle  nuove
          memorie depositate in  vista  dell'udienza,  fino  a  venti
          giorni liberi. 
                1-bis. Non e'  possibile  disporre,  d'ufficio  o  su
          istanza di parte, la cancellazione della causa  dal  ruolo.
          Il rinvio della trattazione della causa  e'  disposto  solo
          per casi eccezionali, che sono  riportati  nel  verbale  di
          udienza, ovvero, se il rinvio e'  disposto  fuori  udienza,
          nel decreto presidenziale che dispone il rinvio. 
                2.   Nell'udienza   le   parti   possono    discutere
          sinteticamente. 
                3.  Se  ritiene  di  porre  a  fondamento  della  sua
          decisione una questione rilevata d'ufficio, il  giudice  la
          indica in udienza dandone atto a verbale. Se  la  questione
          emerge dopo il passaggio in decisione, il  giudice  riserva
          quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un  termine
          non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.». 
                «Art. 79 (Sospensione e interruzione del processo). -
          1. La sospensione del processo e' disciplinata  dal  codice
          di procedura  civile,  dalle  altre  leggi  e  dal  diritto
          dell'Unione europea. 
                2. L'interruzione del processo e' disciplinata  dalle
          disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione
          del processo e' immediatamente  dichiarata  dal  presidente
          con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite
          a cura della segreteria. 
                3.  Le  ordinanze  di  sospensione  emesse  ai  sensi
          dell'art.  295  del  codice  di   procedura   civile   sono
          appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.». 
                «Art. 80 (Prosecuzione o  riassunzione  del  processo
          sospeso o interrotto). - 1.  In  caso  di  sospensione  del
          giudizio, per la sua prosecuzione  deve  essere  presentata
          istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla
          comunicazione dell'atto che fa venir meno  la  causa  della
          sospensione. 
                2. Il processo interrotto prosegue se  la  parte  nei
          cui  confronti  si  e'  verificato  l'evento   interruttivo
          presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 
                3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del  comma
          2, il processo deve essere riassunto, a  cura  della  parte
          piu' diligente, con apposito atto  notificato  a  tutte  le
          altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla
          conoscenza  legale  dell'evento   interruttivo,   acquisita
          mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. 
              3-bis. In tutti i casi di  sospensione  e  interruzione
          del giudizio il presidente puo'  disporre  istruttoria  per
          accertare  la  persistenza  delle  ragioni  che  le   hanno
          determinate e l'udienza e' fissata d'ufficio trascorsi  tre
          mesi dalla cessazione di tali ragioni.». 
                «Art. 82 (Perenzione dei ricorsi  ultraquinquennali).
          - 1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di  deposito
          del ricorso, la segreteria comunica alle  parti  costituite
          apposito avviso in virtu'  del  quale  e'  fatto  onere  al
          ricorrente di presentare nuova  istanza  di  fissazione  di
          udienza, sottoscritta dalla  parte  che  ha  rilasciato  la
          procura di cui all'art.  24  e  dal  suo  difensore,  entro
          centoventi giorni dalla data di ricezione  dell'avviso.  In
          difetto di tale nuova istanza,  il  ricorso  e'  dichiarato
          perento. 
                2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma  1,  e'
          comunicato alle parti l'avviso di  fissazione  dell'udienza
          di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora  il
          ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo  del  proprio
          difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e'
          dichiarato  perento  dal  presidente   del   collegio   con
          decreto.». 
                «Art. 87 (Udienze pubbliche e procedimenti in  camera
          di consiglio). - 1. Le udienze sono  pubbliche  a  pena  di
          nullita',  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  ma   il
          presidente del collegio puo' disporre  che  si  svolgano  a
          porte chiuse,  se  ricorrono  ragioni  di  sicurezza  dello
          Stato, di ordine pubblico o di buon costume. 
                2. Oltre agli altri casi espressamente  previsti,  si
          trattano in camera di consiglio: 
                  a)  i   giudizi   cautelari   e   quelli   relativi
          all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; 
                  b) il giudizio in materia di silenzio; 
                  c) il giudizio in materia di accesso  ai  documenti
          amministrativi  e   di   violazione   degli   obblighi   di
          trasparenza amministrativa; 
                  d) i giudizi di ottemperanza; 
                  e)  i  giudizi  in  opposizione  ai   decreti   che
          pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 
                3. Nei giudizi di cui  al  comma  2,  con  esclusione
          dell'ipotesi di cui alla lettera a) e  fatto  salvo  quanto
          disposto  dall'art.  116,  comma   1,   tutti   i   termini
          processuali sono dimezzati rispetto a quelli  del  processo
          ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado,  quelli  per
          la notificazione  del  ricorso  introduttivo,  del  ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti. La camera  di  consiglio
          e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al
          trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine  di
          costituzione  delle  parti  intimate.   Nella   camera   di
          consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 
                4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce
          motivo di nullita' della decisione. 
                4-bis.  Le  udienze   straordinarie   dedicate   allo
          smaltimento  dell'arretrato  sono  svolte  in   camera   di
          consiglio da remoto. Non  si  applica  il  comma  3,  fatta
          eccezione per l'ultimo periodo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 73, 79, 80 di  cui
          all'allegato 2 al citato decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il  Dipartimento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  in
          materia di trasformazione digitale, il Consiglio  nazionale
          forense,  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
          amministrativa    e    le    associazioni    specialistiche
          maggiormente rappresentative, che si esprimono nel  termine
          perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema
          di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione
          e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo
          amministrativo   telematico,   anche    relativamente    ai
          procedimenti connessi attualmente non  informatizzati,  ivi
          incluso il procedimento per ricorso straordinario,  nonche'
          lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio  e
          adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data  nello
          stesso indicata, comunque non anteriore  al  quinto  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
                1-bis.  In  attuazione  del  criterio   di   graduale
          introduzione del processo telematico e fino alla  data  del
          30 novembre 2016  si  procede  alla  sperimentazione  delle
          nuove disposizioni presso tutti i tribunali  amministrativi
          regionali e le sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato. L'individuazione delle concrete modalita'  attuative
          della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi   della
          giustizia amministrativa nel rispetto  di  quanto  previsto
          nel predetto decreto. 
                1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente  disposto,
          tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme  di
          attuazione  inerenti  ai  ricorsi  depositati  in  primo  o
          secondo  grado  dal  1°gennaio  2017  sono   eseguiti   con
          modalita'  telematiche,  secondo  quanto  disciplinato  nel
          decreto di cui al comma 1. 
                1-quater. Sino al 31 dicembre  2017  i  depositi  dei
          ricorsi, degli scritti  difensivi  e  della  documentazione
          possono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,
          mediante  upload  attraverso  il  sito  istituzionale,  dai
          domiciliatari anche non iscritti all'Albo  degli  avvocati.
          Le comunicazioni di segreteria possono  essere  fatte  alla
          PEC del domiciliatario.». 
              «Art. 14 (Commissione per l'ammissione al patrocinio  a
          spese dello Stato). - 1. Presso il Consiglio di  Stato,  il
          Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la   Regione
          siciliana  e  ogni  tribunale  amministrativo  regionale  e
          relative sezioni staccate e' istituita una commissione  per
          l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese
          dello Stato, composta  da  due  magistrati  amministrativi,
          designati dal presidente, il piu' anziano dei quali  assume
          le funzioni  di  presidente  della  commissione,  e  da  un
          avvocato,  designato  dal  presidente   dell'Ordine   degli
          avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun
          componente sono designati  uno  o  piu'  membri  supplenti.
          Esercita  le  funzioni  di  segretario  un   impiegato   di
          segreteria, nominato dal presidente.  Al  presidente  e  ai
          componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. I
          verbali  e   i   provvedimenti   della   commissione   sono
          sottoscritti  con  firma  digitale  del  presidente  e  del
          segretario. Le sedute  della  commissione  si  tengono  con
          strumenti di  collegamento  da  remoto.  Si  da'  atto  nel
          verbale della seduta delle modalita'  con  cui  si  accerta
          l'identita' dei soggetti partecipanti e della  loro  libera
          volonta', anche ai fini della disciplina  sulla  protezione
          dei dati personali.».