Art. 17 Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalita' necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR. 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ((da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita' nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. 3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ((ove necessario anche)) in modalita' da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione. 4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. 5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi ((dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto)), sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. ((Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalita' del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.)) 6. La partecipazione dei magistrati alle ((udienze straordinarie di cui al comma 5)) e' su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, ((di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.)) ((7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo: 1) dopo l'art. 72 e' inserito il seguente: «Art. 72-bis. - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non e' possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso il rinvio, la trattazione del ricorso e' fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. 2. Se e' possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessita' della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa e' decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non e' definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione e' adottata con sentenza in forma semplificata»; 2) all'art. 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»; 3) all'art. 79, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della segreteria»; 4) all'art. 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e' fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»; 5) all'art. 82, comma 1, la parola: «centottanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»; 6) all'art. 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»; b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo: 1) all'art. 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ricorso straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»; 2) nel titolo IV, dopo l'art. 13-ter e' aggiunto il seguente: «Art. 13-quater. - (Trattazione da remoto) - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese»; 3) all'art. 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 16 di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): «Art. 16 (Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.». - Si riporta il testo degli articoli 112, 113, 114, 115, 116 e 117 di cui all'allegato 1 del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: «Art. 112 (Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza). - 1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione. 4. 5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.». «Art. 113 (Giudice dell'ottemperanza). - 1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'art. 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 2. Nei casi di cui all'art. 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.». «Art. 114 (Procedimento). - 1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali. 5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza. 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'art. 29, con il rito ordinario. 7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. 9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.». «Art. 115 (Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva). - 1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. 2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.». «Art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'art. 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalita'. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.». «Art. 117 (Ricorsi avverso il silenzio). - 1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'art. 31, comma 2. 2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.». - Si riporta il testo degli articoli 73, 79, 80, 82 e 87 di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificati dalla presente legge: «Art. 73 (Udienza di discussione). - 1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. 1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio. 2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. 3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.». «Art. 79 (Sospensione e interruzione del processo). - 1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della segreteria. 3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'art. 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.». «Art. 80 (Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto). - 1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione. 2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e' verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. 3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e' fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.». «Art. 82 (Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali). - 1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.». «Art. 87 (Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio). - 1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'art. 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della decisione. 4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo.». - Si riporta il testo degli articoli 73, 79, 80 di cui all'allegato 2 al citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonche' lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. 1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1°gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1. 1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.». «Art. 14 (Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.».