((Art. 17 bis 
 
 
Misure urgenti per il  potenziamento  della  Scuola  superiore  della
                            magistratura 
 
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. - (Scuola superiore della magistratura) - 1. E'  istituita
la  Scuola  superiore  della  magistratura,  di  seguito  denominata:
«Scuola». 
  2.  La  Scuola  ha  competenza  in  via  esclusiva  in  materia  di
formazione e aggiornamento dei magistrati. 
  3. La Scuola e' un ente autonomo,  con  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico, piena capacita'  di  diritto  privato  e  autonomia
organizzativa,  funzionale  e  gestionale,  negoziale  e   contabile,
secondo  le  disposizioni  del  proprio  statuto  e  dei  regolamenti
interni, nel rispetto delle norme di legge. 
  4. Per il raggiungimento  delle  proprie  finalita'  la  Scuola  si
avvale di personale  dell'organico  del  Ministero  della  giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore  a
cinquanta unita'. 
  5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia e' scelto  con
procedure selettive  organizzate  dalla  Scuola,  in  funzione  delle
esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze  professionali.
Al   termine   della   procedura   selettiva   la   Scuola   richiede
l'assegnazione  del  personale   selezionato   al   Ministero   della
giustizia, che e' tenuto a provvedere  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  Scuola,  di  propria  iniziativa  o  a  domanda   del
dipendente, puo' richiedere al Ministero della  giustizia  la  revoca
dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della
giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola. 
  6. Il personale  in  servizio  presso  la  Scuola  superiore  della
magistratura  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5. 
  7. Il trattamento economico accessorio del personale del  Ministero
della giustizia e di quello comandato e' a carico della  Scuola.  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo  di
tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede
della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo»; 
    b) all'art. 5, comma 2, dopo le  parole:  «nomina  il  segretario
generale» sono inserite le seguenti: «e il vice segretario generale»; 
    c) all'art. 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I professori universitari ancora in servizio  nominati  nel
comitato  direttivo  possono  essere  collocati  in  aspettativa  con
assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa  dal
rettore.  Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai   fini   della
progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di
quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica  quanto
previsto dal terzo comma dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382»; 
      d) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10. - (Trattamento economico) - 1. Al presidente del comitato
direttivo, anche  in  quiescenza,  e'  corrisposta  un'indennita'  di
funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al  gettone
di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40
sedute  annue;  ai  componenti  del  comitato  direttivo,  anche   in
quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite di  euro
600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue. 
  2. La misura dell'indennita' di funzione e del gettone di  presenza
di cui al comma  1  e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, tenuto conto del trattamento  attribuito
per    analoghe    funzioni    presso     la     Scuola     nazionale
dell'amministrazione»; 
  e) all'art. 12,  comma  1,  dopo  la  lettera  g)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «g-bis)  l'individuazione  di  esperti  formatori,   scelti   tra
magistrati,   docenti   universitari   e   avvocati   con    adeguata
qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa,
nonche' tra altri esperti qualificati, per  i  compiti  previsti  dal
regolamento interno»; 
    f) all'art. 17-ter: 
      1) al comma 3, le parole: «, per il quale non sono  corrisposti
indennita' o compensi aggiuntivi,» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al segretario generale, se magistrato  ordinario  collocato
fuori dal ruolo  organico  della  magistratura,  nel  rispetto  della
disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  a
fronte  delle  specifiche   responsabilita'   connesse   all'incarico
attribuito, e' corrisposto un trattamento economico accessorio  annuo
lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato
dall'art. 13, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzioni, durata e
trattamento economico»; 
    g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis  e'  aggiunta
la seguente: 
  «Sezione IV-ter - IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  Art.  17-quater.  -  (Vice  segretario  generale)  -  1.  Il   vice
segretario generale della Scuola: 
    a) coadiuva  il  segretario  generale  nell'esercizio  delle  sue
funzioni; 
    b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale; 
    c) sostituisce il  segretario  generale  in  caso  di  assenza  o
impedimento  ed  esercita  ogni  altra  funzione  conferitagli  dallo
statuto e dai regolamenti interni. 
  Art. 17-quinquies. - (Funzioni, durata e trattamento  economico)  -
1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale,  nomina  il
vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari  che
abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero
tra i dirigenti di seconda fascia,  attualmente  in  servizio  presso
l'amministrazione  giudiziaria,  di  cui  all'art.  17  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al  vice  segretario  generale  si
applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui prevede il  divieto  di
far parte delle commissioni di concorso per magistrato  ordinario,  e
4, del presente decreto. 
  2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i
quali, se magistrato, e' collocato fuori  dal  ruolo  organico  della
magistratura, nel rispetto  della  disciplina  di  cui  all'art.  58,
secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico  a  un
dirigente di seconda fascia non magistrato  comporta  il  divieto  di
coprire    la    posizione    in    organico     lasciata     vacante
nell'amministrazione di provenienza. 
  3. L'incarico puo' essere rinnovato  per  una  sola  volta  per  un
periodo massimo di due anni e  puo'  essere  revocato,  su  richiesta
motivata  del  segretario  generale,  dal  comitato  direttivo,   con
provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale,
nel caso di grave inosservanza delle direttive o  delle  disposizioni
del segretario generale. 
  4. Al vice segretario generale, se magistrato  ordinario  collocato
fuori  dal  ruolo  organico  della  magistratura,  a   fronte   delle
specifiche  responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,   e'
corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di
20.000 euro annui»; 
    h) all'art.  37,  comma  2,  dopo  le  parole:  «Ministero  della
giustizia,» sono inserite le seguenti: «i cui oneri, limitatamente al
trattamento economico fondamentale, restano  a  carico  della  stessa
amministrazione,». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai  relativi  adempimenti  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse ordinariamente stanziate per il  funzionamento  della  Scuola
superiore della magistratura,  iscritte  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della giustizia.))  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 17-ter e
          37  del  decreto  legislativo  30  gennaio  2006,   n.   26
          (Istituzione della  Scuola  superiore  della  magistratura,
          nonche' disposizioni in  tema  di  tirocinio  e  formazione
          degli uditori  giudiziari,  aggiornamento  professionale  e
          formazione dei magistrati, a norma dell'art.  1,  comma  1,
          lettera  b),  della  L.  25  luglio  2005,  n.  150),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1.  Il  comitato
          direttivo e' composto da dodici membri. 
                2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto
          e i regolamenti  interni;  cura  la  tenuta  dell'albo  dei
          docenti;  adotta  e  modifica,  tenuto  conto  delle  linee
          programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore
          della magistratura  e  dal  Ministro  della  giustizia,  il
          programma  annuale  dell'attivita'  didattica;  approva  la
          relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia
          e al  Consiglio  superiore  della  magistratura;  nomina  i
          docenti  delle  singole  sessioni  formative,  determina  i
          criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti  e  procede
          alle relative ammissioni;  conferisce  ai  responsabili  di
          settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita';
          nomina  il  segretario  generale  e  il   vice   segretario
          generale;  vigila  sul  corretto  andamento  della  Scuola;
          approva  il  bilancio   di   previsione   e   il   bilancio
          consuntivo.». 
                «Art. 6 (Nomina).  -  1.  Fanno  parte  del  comitato
          direttivo  dodici  componenti  di  cui  sette  scelti   fra
          magistrati, anche in  quiescenza,  che  abbiano  conseguito
          almeno la terza valutazione di  professionalita',  tre  fra
          professori universitari, anche in  quiescenza,  e  due  fra
          avvocati che abbiano esercitato la professione  per  almeno
          dieci  anni.  Le  nomine  sono  effettuate  dal   Consiglio
          superiore della magistratura, in ragione di sei  magistrati
          e di un professore  universitario,  e  dal  Ministro  della
          giustizia, in ragione di un magistrato, di  due  professori
          universitari e di due avvocati. 
                2. I  magistrati  ancora  in  servizio  nominati  nel
          comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo  organico
          della  magistratura  per  tutta  la  durata   dell'incarico
          ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di  un  esonero
          parziale  dall'attivita'   giurisdizionale   nella   misura
          determinata dal Consiglio superiore della magistratura. 
                2-bis. I professori universitari ancora  in  servizio
          nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in
          aspettativa  con  assegni.  A  richiesta  dell'interessato,
          l'aspettativa  e'  concessa   dal   rettore.   Il   periodo
          dell'aspettativa e' utile ai  fini  della  progressione  di
          carriera e ai fini  del  trattamento  di  previdenza  e  di
          quiescenza.  Ai  professori  collocati  in  aspettativa  si
          applica quanto previsto dal terzo comma  dell'art.  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382. 
                3. I componenti del comitato direttivo sono  nominati
          per un periodo di quattro anni;  essi  non  possono  essere
          immediatamente rinnovati e non  possono  fare  parte  delle
          commissioni di concorso per magistrato ordinario. 
                4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o
          per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.». 
                «Art. 12 (Funzioni). - 1. I componenti  del  comitato
          direttivo svolgono  anche  i  compiti  di  responsabili  di
          settore,  curando,  nell'ambito  assegnato   dallo   stesso
          comitato direttivo: 
                  a) la  predisposizione  della  bozza  di  programma
          annuale  delle  attivita'  didattiche,  da  sottoporre   al
          comitato direttivo, elaborata  tenendo  conto  delle  linee
          programmatiche sulla  formazione  pervenute  dal  Consiglio
          superiore  della  magistratura   e   dal   Ministro   della
          giustizia, nonche' delle proposte pervenute  dal  Consiglio
          nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale; 
                  b)    l'attuazione    del     programma     annuale
          dell'attivita' didattica approvato dal comitato direttivo; 
                  c)  la  definizione  del  contenuto  analitico   di
          ciascuna sessione; 
                  d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere
          l'incarico   di   insegnamento   in   ciascuna    sessione,
          utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la
          proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto
          agli incarichi, al comitato direttivo; 
                  e) la  proposta  dei  criteri  di  ammissione  alle
          sessioni di formazione; 
                  f)   l'offerta   di   sussidio   didattico   e   di
          sperimentazione di nuove formule didattiche; 
                  g)  lo  svolgimento  delle  sessioni   presentando,
          all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive; 
                  g-bis)  l'individuazione  di   esperti   formatori,
          scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati  con
          adeguata   qualificazione   professionale   ed   esperienza
          organizzativa  e  formativa,  nonche'  tra  altri   esperti
          qualificati,  per  i  compiti  previsti   dal   regolamento
          interno.». 
                «Art.  17-ter   (Funzioni,   durata   e   trattamento
          economico). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario
          generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra
          i dirigenti di prima fascia, attualmente  in  servizio,  di
          cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, e  successive  modificazioni.  I  magistrati  ordinari
          devono   aver   conseguito   la   quarta   valutazione   di
          professionalita'. Al segretario generale si applica  l'art.
          6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far
          parte  delle  commissioni  di   concorso   per   magistrato
          ordinario, e 4. 
                2. Il segretario generale dura in carica cinque  anni
          durante i quali, se  magistrato,  e'  collocato  fuori  dal
          ruolo   organico   della    magistratura.    L'attribuzione
          dell'incarico  ad  un  dirigente  di   prima   fascia   non
          magistrato comporta il divieto di coprire la  posizione  in
          organico   lasciata   vacante    nell'amministrazione    di
          provenienza. 
                3. L'incarico puo'  essere  rinnovato  per  una  sola
          volta per un periodo massimo di  due  anni  e  puo'  essere
          revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato
          adottato previa audizione  dell'interessato,  nel  caso  di
          grave  inosservanza  delle  direttive  e  degli   indirizzi
          stabiliti dal comitato stesso. 
                3-bis.  Al   segretario   generale,   se   magistrato
          ordinario  collocato  fuori  dal   ruolo   organico   della
          magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art.
          58, secondo comma, del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte
          delle  specifiche  responsabilita'  connesse   all'incarico
          attribuito,  e'  corrisposto   un   trattamento   economico
          accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura
          di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214,  nel  rispetto  del  limite  fissato
          dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014. n. 89.». 
                «Art. 37 (Copertura finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          finanziari  conseguenti  alla  applicazione  del   presente
          decreto, con esclusione dell'art. 1, comma 4,  si  provvede
          mediante l'utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 
                2. All'attuazione della disposizione di cui  all'art.
          1, comma 4, si provvede con le risorse umane del  Ministero
          della giustizia, i cui oneri, limitatamente al  trattamento
          economico  fondamentale,  restano  a  carico  della  stessa
          amministrazione,   all'uopo    utilizzando    le    risorse
          finanziarie a tale scopo gia' destinate  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».