((Art. 17 bis Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - (Scuola superiore della magistratura) - 1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola». 2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati. 3. La Scuola e' un ente autonomo, con personalita' giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge. 4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unita'. 5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia e' scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che e' tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, puo' richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola. 6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5. 7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato e' a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo»; b) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «nomina il segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il vice segretario generale»; c) all'art. 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382»; d) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - (Trattamento economico) - 1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue. 2. La misura dell'indennita' di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione»; e) all'art. 12, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno»; f) all'art. 17-ter: 1) al comma 3, le parole: «, per il quale non sono corrisposti indennita' o compensi aggiuntivi,» sono soppresse; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzioni, durata e trattamento economico»; g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis e' aggiunta la seguente: «Sezione IV-ter - IL VICE SEGRETARIO GENERALE Art. 17-quater. - (Vice segretario generale) - 1. Il vice segretario generale della Scuola: a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni; b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale; c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni. Art. 17-quinquies. - (Funzioni, durata e trattamento economico) - 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto. 2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza. 3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale. 4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui»; h) all'art. 37, comma 2, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» sono inserite le seguenti: «i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 17-ter e 37 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo e' composto da dodici membri. 2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attivita' didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita'; nomina il segretario generale e il vice segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.». «Art. 6 (Nomina). - 1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati. 2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura. 2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario. 4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.». «Art. 12 (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo: a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attivita' didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonche' delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale; b) l'attuazione del programma annuale dell'attivita' didattica approvato dal comitato direttivo; c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione; d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo; e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione; f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche; g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive; g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.». «Art. 17-ter (Funzioni, durata e trattamento economico). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalita'. Al segretario generale si applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4. 2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza. 3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso. 3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.». «Art. 37 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'art. 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. All'attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo gia' destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».