((Art. 17 ter 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 
 
  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 31, comma 1,  le  parole:  «sino  alla  scadenza  del
quarto anno successivo alla  medesima  data»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sino al 31 dicembre 2021»; 
    b) all'art. 32, comma 1, secondo periodo, le parole:  «Sino  alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2021»; 
    c) all'art. 32, comma 5, al primo periodo, le parole: «31 ottobre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» e il  secondo
periodo e' soppresso; 
    d) all'art. 33, comma 2, le parole: «dalla  scadenza  del  quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 31, 32  e  33  del
          decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge  28  aprile  2016,  n.  57),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 31 (Indennita' spettante ai magistrati  onorari
          in servizio). - 1. Per  la  liquidazione  delle  indennita'
          dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di  tribunale
          e ai vice procuratori onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, sino al 31 dicembre 2021,  i  criteri  previsti
          dalle disposizioni  di  cui  all'art.  11  della  legge  21
          novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace,  dall'art.  4
          del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  273,  per  i
          giudici onorari di  tribunale  e  per  i  vice  procuratori
          onorari. 
                2. Nel corso del primo  quadriennio  successivo  alla
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  ai  magistrati
          onorari di cui al medesimo comma che ne facciano  richiesta
          con le modalita' di cui al comma 3, le indennita'  spettano
          in conformita' alla complessiva disciplina di cui  all'art.
          23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda annuale  in
          misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2  del  citato
          art. 23, con l'importo annuo di euro  24.210;  resta  ferma
          l'applicazione  delle  altre  disposizioni  contenute   nel
          predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'art. 1,
          comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a
          tre, invece che a due, giorni a settimana. 
                3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano  per
          il regime previsto dal comma 2  con  istanza  trasmessa  al
          capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima  della
          scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. Il termine di cui al  presente
          comma e' perentorio. Relativamente all'ufficio del  giudice
          di pace l'istanza e' presentata al presidente del tribunale
          nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio
          trasmette immediatamente al Ministero  della  giustizia  le
          istanze ricevute. 
                4. Fermo quanto previsto dai commi  2  e  3,  per  la
          liquidazione delle indennita' dovute ai magistrati  onorari
          di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla  scadenza
          del quarto anno successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, le disposizioni del Capo IX. 
                5. In conseguenza di quanto disposto dal  comma  1  e
          fermo quanto previsto ai commi 2 e 3,  le  disposizioni  di
          cui all'art. 1,  comma  3,  secondo  e  terzo  periodo,  si
          applicano ai magistrati onorari in servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  a  decorrere  dalla
          scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.». 
                «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni).  -
          1. Le disposizioni dei capi da  I  a  IX  si  applicano  ai
          magistrati   onorari   immessi   nel   servizio    onorario
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi
          da I a IX si applicano ai magistrati  onorari  in  servizio
          alla  medesima  data  per   quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui
          al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto si applicano
          tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso
          fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, commi 2 e 3. 
                2. Dell'organico dei giudici onorari di  pace  e  dei
          vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
          all'art. 3, comma 1, primo periodo, entrano a far  parte  i
          magistrati onorari in servizio  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro della giustizia di  cui  al
          predetto articolo. I predetti  magistrati  sono  assegnati,
          con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio  dove
          prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  del  decreto  di  cui
          all'art. 3, comma 1,  secondo  periodo,  a  condizione  che
          quest'ultimo decreto preveda  il  corrispondente  posto  in
          pianta organica, anche con  riferimento  all'individuazione
          prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando  con  il
          decreto di cui all'art. 3, comma  1,  secondo  periodo,  e'
          disposta  la  riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  i
          magistrati onorari in servizio ai quali e' stato  conferito
          l'incarico da minor tempo  che  risultino  in  soprannumero
          sono riassegnati ad  altro  analogo  ufficio  dello  stesso
          distretto. 
                3. Le disposizioni dell'art. 27 entrano in vigore  il
          31 ottobre 2025. 
                4. Le disposizioni dell'art. 28 entrano in vigore  il
          31 ottobre 2025. 
                5. A decorrere dal 31 ottobre  2025  ai  procedimenti
          civili  contenziosi,  di  volontaria  giurisdizione  e   di
          espropriazione forzata introdotti  dinanzi  al  giudice  di
          pace a norma dell'art. 27  si  applicano  le  disposizioni,
          anche  regolamentari,  in  materia   di   processo   civile
          telematico per i procedimenti di competenza  del  tribunale
          vigenti alla medesima data. 
                6. Ai fini del computo di cui all'art.  4,  comma  2,
          lettera e), si considera anche lo svolgimento  di  funzioni
          giudiziarie  onorarie  in  epoca  anteriore  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. La disposizione  di
          cui al presente comma si applica anche ai fini del  computo
          di cui all'art. 18, comma 2. 
                7. Il Consiglio superiore della  magistratura  adotta
          la delibera di cui all'art. 6,  comma  1,  entro  sei  mesi
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  del  decreto   del   Ministro   della
          giustizia di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo. 
                8.  L'incarico  dei   magistrati   onorari   nominati
          successivamente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
          legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata  in
          vigore del presente  decreto  ha  durata  quadriennale  con
          decorrenza dalla nomina.  La  nomina  e  il  tirocinio  dei
          magistrati onorari di cui al presente comma  sono  regolati
          dalle disposizioni vigenti prima della data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                9. Fermo quanto disposto dall'art. 6 della  legge  28
          aprile 2016, n. 57, dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto i giudici di pace e i giudici  onorari  di
          tribunale in servizio a tale data possono essere  destinati
          in supplenza o  in  applicazione,  anche  parziale,  in  un
          ufficio del giudice di pace del circondario  dove  prestano
          servizio, ove ricorrano presupposti di cui  all'art.  14  e
          con le modalita' indicate nella  stessa  disposizione.  Nel
          corso  del  periodo  di  supplenza  o  di  applicazione  la
          liquidazione delle indennita' ha luogo  in  conformita'  ai
          criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
          svolti. 
                10. In attesa dell'adozione del decreto del  Ministro
          della  giustizia  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  secondo
          periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il Consiglio superiore della  magistratura
          adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'art. 6, comma
          1, individuando, nei limiti delle  risorse  disponibili,  i
          posti da pubblicare,  sulla  base  delle  piante  organiche
          degli uffici del  giudice  di  pace  e  delle  ripartizioni
          numeriche per ufficio dei giudici onorari  di  tribunale  e
          dei vice procuratori onorari. 
                11.  I   procedimenti   disciplinari   pendenti   nei
          confronti di magistrati onorari in servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
          regolati dalle disposizioni vigenti  prima  della  predetta
          data. 
                12. Fermo quanto disposto dal comma 11,  non  possono
          essere promosse  nuove  azioni  disciplinari  a  carico  di
          magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto per fatti commessi prima  della
          medesima data; in relazione ai predetti fatti si  applicano
          le disposizioni di cui all'art. 21, commi da 3 a 10.». 
                «Art. 33 (Abrogazioni). - 1. A decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: 
                  a) gli articoli  42-ter,  42-quater,  42-quinquies,
          42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e  72  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
                  b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6,  7,  8,  9,  10,
          10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374; 
                  c) l'art. 245 del decreto legislativo  19  febbraio
          1998, n. 51. 
                2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre  1991,  n.
          374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.».