((Art. 17 ter Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 31, comma 1, le parole: «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2021»; b) all'art. 32, comma 1, secondo periodo, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»; c) all'art. 32, comma 5, al primo periodo, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» e il secondo periodo e' soppresso; d) all'art. 33, comma 2, le parole: «dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio). - 1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. 2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalita' di cui al comma 3, le indennita' spettano in conformita' alla complessiva disciplina di cui all'art. 23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato art. 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana. 3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma e' perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza e' presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute. 4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle indennita' dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX. 5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.». «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). - 1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, commi 2 e 3. 2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, e' disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. 3. Le disposizioni dell'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 4. Le disposizioni dell'art. 28 entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 5. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'art. 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. 6. Ai fini del computo di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'art. 18, comma 2. 7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'art. 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo. 8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'art. 14 e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti. 10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'art. 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. 11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data. 12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, commi da 3 a 10.». «Art. 33 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374; c) l'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.».