Art. 30 
 
Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11  marzo  1953,
                                n. 1 
 
  1. Nei giudizi di cui all'art.  2  della  legge  costituzionale  11
marzo 1953, n. 1, si osservano, per come applicabili, le disposizioni
di cui alle presenti Norme integrative.