Art. 13 Obblighi informativi Secondo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca d'Italia in relazione ai servizi offerti, i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio e all'ingrosso trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni, in occasione dell'inizio dell'operativita' e successivamente nei termini prescritti dall'art. 14: a) statuto, atto costitutivo e regolamenti interni attinenti alle materie di cui al titolo II Capo I del presente provvedimento; b) organigramma, funzionigramma ed eventuali comitati di gestione che trattano questioni relative alle attivita' di scambio, compensazione e/o regolamento; c) documentazione relativa al bilancio di esercizio; d) piano strategico e operativo, per gli aspetti concernenti i servizi di scambio, compensazione e/o regolamento svolti; e) delibera istitutiva dei comitati di cui all'art. 4, comma 2, se previsti; f) resoconto delle verifiche di cui all'art. 5, comma 1, punto iii); g) piano annuale dei controlli previsto dall'art. 5, comma 1, punto iv); h) reportistica sugli incidenti di cui all'art. 5, comma 2 e dati statistici sull'operativita' secondo le specifiche di cui alla citata guida operativa; i) strategia di resilienza cibernetica con connesse procedure di implementazione di cui all'art. 5 comma 1; j) contratto di esternalizzazione di cui all'art. 6; k) regole di funzionamento del sistema; l) requisiti tecnici-operativi per l'immissione delle informazioni di pagamento nel sistema; m) criteri di accesso ed esclusione; n) contrattualistica relativa ai partecipanti; o) piano tariffario; p) livelli minimi di servizio (Service Level Agreement); q) elenco dei partecipanti e dei soggetti raggiungibili; r) documentazione relativa alla gestione dei rischi operativi di cui all'art. 11; s) studi di fattibilita' dei nuovi progetti per lo sviluppo dell'attivita', ivi compresi i collegamenti; t) contrattualistica relativa a eventuali sistemi collegati.