Art. 24. 
                      Procedimento disciplinare 
 
    1.   Ciascuna   persona   iscritta   puo'   presentare    ricorso
all'esecutivo regionale del territorio in cui e'  avvenuto  il  fatto
contestato ovvero in cui e' iscritta la persona contro la quale viene
chiesta l'apertura di un  procedimento  disciplinare,  in  ordine  al
mancato rispetto  del  presente  statuto,  del  Codice  etico  e  dei
regolamenti approvati dal Consiglio federale nazionale. 
    2. L'esecutivo regionale, pervenuta la richiesta di  apertura  di
un procedimento  disciplinare  e  valutatane  l'ammissibilita'  deve,
tramite i portavoce o un  membro  all'uopo  designato,  entro  trenta
giorni trasmetterne copia alla persona  interessata,  mediante  mezzo
anche elettronico a data certa,  assegnando  un  termine  di quindici
giorni per la produzione di scritti difensivi e di  mezzi  di  prova.
Entro lo stesso termine di trenta giorni, copia  della  richiesta  di
apertura del procedimento disciplinare, va trasmessa  alla  Direzione
nazionale. 
    3. A pena di inammissibilita' i  ricorsi  sono  sottoscritti  dal
ricorrente e redatti in  forma  scritta,  indicando  puntualmente  le
disposizioni che si  intendono  violate  e  devono  pervenire,  anche
tramite mail o altra modalita' equipollente,  ad  uno  dei  portavoce
regionali, allegando il documento di identita' del ricorrente. 
    4. La persona interessata dall'azione disciplinare ha il diritto,
in tutte le fasi del procedimento, di essere ascoltata, nel  rispetto
del  principio  del  contraddittorio,  e  di  presentare  memorie   e
documenti. 
    5. Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna  sanzione
venga adottata entro novanta giorni dalla  data  della  contestazione
dell'addebito. 
    6. Contro la decisione di adozione di una misura disciplinare  e'
ammesso  appello,  entro  quindici   giorni   dalla   ricezione   del
provvedimento, al Giuri' nazionale,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 25, che si pronuncia in via definitiva. 
    7. Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste
dall'art. 23 gli esecutivi regionali, del territorio dove e' iscritta
la  persona  contro  la  quale  viene  chiesta   l'apertura   di   un
provvedimento disciplinare, che adottano i relativi  provvedimenti  a
maggioranza assoluta dei componenti; nel solo caso previsto dall'art.
23, comma 3, lettera c) perche' il provvedimento sia  applicabile  e'
necessaria la maggioranza dei due terzi  dei  presenti.  Le  sanzioni
disciplinari che possono essere adottate sono  esclusivamente  quelle
previste dall'art. 23 dello statuto. 
    8. Qualora la  persona  iscritta  sia  componente  dell'esecutivo
regionale, consigliere o assessore regionale, parlamentare  o  membro
del Governo nazionale  o  europeo,  e'  competente  ad  applicare  le
sanzioni la Direzione nazionale. 
    9. Nessuna persona iscritta puo' essere sottoposta a piu'  di  un
procedimento disciplinare  per  lo  stesso  fatto,  ne'  puo'  essere
irrorata piu' di una sanzione, per la medesima contestazione. 
    10. Nei casi di particolare gravita', tra cui  il  candidarsi  in
liste  concorrenti  o  per  gravi  violazioni  ai  valori   racchiusi
nell'art.  1,  gli  organi  competenti  ad  applicare   le   sanzioni
disciplinari possono inibire in via  cautelare,  per  la  durata  del
procedimento  disciplinare,  la  partecipazione  dell'iscritto   agli
organi di Europa Verde-Verdi di cui sia eventualmente componente. 
    11.  Per  ogni  altro  aspetto  non  espressamente  previsto  nel
presente articolo si rimanda ai regolamenti nazionali  approvati  dal
Consiglio federale nazionale.