Art. 24. Procedimento disciplinare 1. Ciascuna persona iscritta puo' presentare ricorso all'esecutivo regionale del territorio in cui e' avvenuto il fatto contestato ovvero in cui e' iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del Codice etico e dei regolamenti approvati dal Consiglio federale nazionale. 2. L'esecutivo regionale, pervenuta la richiesta di apertura di un procedimento disciplinare e valutatane l'ammissibilita' deve, tramite i portavoce o un membro all'uopo designato, entro trenta giorni trasmetterne copia alla persona interessata, mediante mezzo anche elettronico a data certa, assegnando un termine di quindici giorni per la produzione di scritti difensivi e di mezzi di prova. Entro lo stesso termine di trenta giorni, copia della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, va trasmessa alla Direzione nazionale. 3. A pena di inammissibilita' i ricorsi sono sottoscritti dal ricorrente e redatti in forma scritta, indicando puntualmente le disposizioni che si intendono violate e devono pervenire, anche tramite mail o altra modalita' equipollente, ad uno dei portavoce regionali, allegando il documento di identita' del ricorrente. 4. La persona interessata dall'azione disciplinare ha il diritto, in tutte le fasi del procedimento, di essere ascoltata, nel rispetto del principio del contraddittorio, e di presentare memorie e documenti. 5. Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito. 6. Contro la decisione di adozione di una misura disciplinare e' ammesso appello, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, al Giuri' nazionale, secondo le modalita' previste dall'art. 25, che si pronuncia in via definitiva. 7. Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 23 gli esecutivi regionali, del territorio dove e' iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un provvedimento disciplinare, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti; nel solo caso previsto dall'art. 23, comma 3, lettera c) perche' il provvedimento sia applicabile e' necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art. 23 dello statuto. 8. Qualora la persona iscritta sia componente dell'esecutivo regionale, consigliere o assessore regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale o europeo, e' competente ad applicare le sanzioni la Direzione nazionale. 9. Nessuna persona iscritta puo' essere sottoposta a piu' di un procedimento disciplinare per lo stesso fatto, ne' puo' essere irrorata piu' di una sanzione, per la medesima contestazione. 10. Nei casi di particolare gravita', tra cui il candidarsi in liste concorrenti o per gravi violazioni ai valori racchiusi nell'art. 1, gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell'iscritto agli organi di Europa Verde-Verdi di cui sia eventualmente componente. 11. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai regolamenti nazionali approvati dal Consiglio federale nazionale.