Art. 25. Clausola compromissoria. Giuri' 1. La tutela dei diritti inerenti allo status di persona iscritta a Europa Verde-Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari, del codice etico, sono devolute al Giuri' nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio federale nazionale a maggioranza dei votanti. 2. Possono ricorrere al Giuri' nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso, e che abbiano un interesse apprezzabile. Il ricorso promosso da persona non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorche' iscritta negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, e' dichiarato inammissibile. 3. I ricorsi devono essere presentati al Giuri' nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giuri' ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi quaranta giorni. 4. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell'iscritto e deve contenere l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonche' le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate. 5. Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonche' ogni iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giuri'. 6. Copia del ricorso deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla sua ricezione, ai soggetti contro interessati indicati nel medesimo ricorso e ai soggetti che lo stesso Giuri' ritenga abbiano interesse a partecipare al giudizio. 7. Tutte le parti hanno il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltate o di presentare memorie e documenti per chiarire e difendere il proprio comportamento. Ove il Giuri' ritenga indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o il compimento di attivita' istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L'attivita' istruttoria puo' essere delegata dal Presidente ad uno o piu' componenti del Giuri'. 8. Il Giuri' si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per tutte le persone iscritte e per ogni organo di Europa Verde-Verdi. La loro attuazione e' di esclusiva competenza della Direzione nazionale che puo' delegare un proprio componente a compiere ogni attivita' utile allo scopo. 9. Il Giuri' e' composto da cinque giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianita', magistrati, docenti universitari. 10. E' eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio federale nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giuri' a maggioranza delle persone votanti. 11. Il Giuri' rimane in carica tre anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. 12. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giuri' vengono adottate dai restanti membri ed il voto del/la Presidente, in caso di parita' dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni della maggioranza dei membri si dovra' provvedere a nuova elezione. 13. Non possono essere eletti/e persone che hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni a Europa Verde-Verdi o cariche, anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi. 14. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consiglio federale nazionale.