Art. 25. 
                   Clausola compromissoria. Giuri' 
 
    1. La tutela dei diritti inerenti allo status di persona iscritta
a  Europa  Verde-Verdi   e   tutte   le   controversie   ad   oggetto
l'applicazione   o   la   violazione   delle   norme   statutarie   o
regolamentari, del codice etico, sono devolute  al  Giuri'  nazionale
che, attenendosi  a  dette  norme,  decide  come  arbitro  irrituale,
secondo la  procedura  decisa  dal  Consiglio  federale  nazionale  a
maggioranza dei votanti. 
    2. Possono ricorrere al Giuri' nazionale tutti  gli  iscritti  la
cui  adesione  risulti  validamente  in   atto   al   momento   della
presentazione del ricorso, e che abbiano un  interesse  apprezzabile.
Il ricorso promosso da persona non validamente  iscritta,  ovvero  da
persona che, ancorche' iscritta  negli  anni  precedenti,  non  abbia
rinnovato l'adesione, e' dichiarato inammissibile. 
    3. I ricorsi devono essere presentati  al  Giuri'  nazionale  nel
termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione  della
decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giuri'  ritiene
il ricorso ammissibile ove il  ricorrente  provi  l'esistenza  di  un
legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In  ogni
caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi quaranta giorni. 
    4. Il ricorso deve essere  sottoscritto  personalmente  da  parte
dell'iscritto e deve contenere l'indicazione della decisione  che  si
contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonche' le
norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate. 
    5. Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati.  Sono
da ritenersi  contro  interessati  i  rappresentanti  politici  degli
organi le cui decisioni sono contestate, nonche'  ogni  iscritto  che
potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giuri'. 
    6. Copia del ricorso deve essere trasmessa, entro quindici giorni
dalla sua ricezione, ai  soggetti  contro  interessati  indicati  nel
medesimo ricorso e ai soggetti che lo stesso Giuri'  ritenga  abbiano
interesse a partecipare al giudizio. 
    7.  Tutte  le  parti  hanno  il  diritto,  in   ogni   fase   del
procedimento, di essere ascoltate o di presentare memorie e documenti
per chiarire e difendere il  proprio  comportamento.  Ove  il  Giuri'
ritenga indispensabile per assumere la  decisione  l'acquisizione  di
documenti  o  il  compimento  di  attivita'  istruttorie,  decide  di
conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme  procedurali
salvo quella generale del principio del contraddittorio.  L'attivita'
istruttoria puo'  essere  delegata  dal  Presidente  ad  uno  o  piu'
componenti del Giuri'. 
    8. Il Giuri' si pronuncia entro novanta  giorni  dalla  ricezione
del ricorso e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per tutte
le persone iscritte e per ogni organo di Europa Verde-Verdi. La  loro
attuazione e' di esclusiva competenza della Direzione  nazionale  che
puo' delegare un proprio componente a compiere ogni  attivita'  utile
allo scopo. 
    9. Il Giuri' e' composto da cinque giuristi, scelti tra  avvocati
con almeno 5 anni di anzianita', magistrati, docenti universitari. 
    10. E' eletto su proposta della  Direzione  nazionale  contenente
l'indicazione  del/la  suo/a  Presidente,  dal   Consiglio   federale
nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti.  Nel  caso  in
cui non si raggiungano  i  2/3  per  tre  votazioni  consecutive,  si
procede all'elezione del Giuri' a maggioranza delle persone votanti. 
    11. Il Giuri' rimane in carica tre anni e  comunque  esercita  le
proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. 
    12. In caso di dimissioni o impedimento di un membro,  sino  alla
sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio federale nazionale
utile, secondo le norme di cui  al  terzo  comma,  le  decisioni  del
Giuri' vengono  adottate  dai  restanti  membri  ed  il  voto  del/la
Presidente, in caso di parita' dei voti,  determina  la  maggioranza.
Nel caso in cui si verifichino le dimissioni  della  maggioranza  dei
membri si dovra' provvedere a nuova elezione. 
    13. Non possono  essere  eletti/e  persone  che  hanno  ricoperto
nell'ultimo anno incarichi interni a Europa  Verde-Verdi  o  cariche,
anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi. 
    14.  Per  ogni  altro  aspetto  non  espressamente  previsto  nel
presente articolo si rimanda all'apposito regolamento  approvato  dal
Consiglio federale nazionale.