Art. 26. 
                        Modifiche statutarie 
 
    1. Le modifiche allo statuto, alla  denominazione  e  al  simbolo
possono essere  proposte  dal  Consiglio  federale  nazionale,  da  3
federazioni regionali o da 1/20  degli  iscritti/e.  Sono  approvate,
secondo le modalita' fissate dal Consiglio federale nazionale, o  per
referendum tra tutte le persone iscritte o dall'assemblea nazionale. 
    2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a
maggioranza dei due terzi delle persone votanti. 
    3. La Direzione nazionale e' autorizzata ad apportare i necessari
adeguamenti  che  dovessero   essere   richiesti   o   derivanti   da
disposizioni di legge.