Art. 26. Modifiche statutarie 1. Le modifiche allo statuto, alla denominazione e al simbolo possono essere proposte dal Consiglio federale nazionale, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate, secondo le modalita' fissate dal Consiglio federale nazionale, o per referendum tra tutte le persone iscritte o dall'assemblea nazionale. 2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi delle persone votanti. 3. La Direzione nazionale e' autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.