Art. 14 Procedura di accesso alle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un'apposita sezione del sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento, con il quale sono, altresi', fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, ivi incluse le modalita' di restituzione e rideterminazione delle agevolazioni nei casi di revoca di cui all'art. 20, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento e' allegato allo stesso provvedimento. 3. Non e' ammessa la presentazione, nell'arco di quattro anni, di piu' domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. 4. Le domande di agevolazione, redatte secondo gli schemi definiti dal provvedimento di cui al comma 2 e complete delle dichiarazioni e della documentazione atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 11 e a fornire le informazioni rilevanti ai fini dell'art. 6, devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, che deve contenere: i. dati e profilo dell'impresa femminile richiedente; ii. descrizione dell'attivita'; iii. analisi del mercato e relative strategie; iv. aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; v. aspetti economico-finanziari. 5. Per le iniziative di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), ai fini della determinazione del valore medio su cui parametrare il contributo concedibile, la domanda deve, altresi', essere corredata da documentazione idonea ad attestare l'importo delle poste di bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda di agevolazione. 6. Nel caso di persone fisiche richiedenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la costituzione dell'impresa o l'apertura della partita I.V.A. deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 10.