Art. 15 Valutazione istruttoria 1. Le domande di agevolazione sono valutate secondo l'ordine di presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonche' la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 7. 2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3, e l'esame di merito, regolato dai commi 4, 5 e 6. 3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda l'accertamento della sussistenza degli elementi richiesti ai sensi degli articoli da 8 a 13 dei capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. In tale sede il Soggetto gestore verifica, altresi', la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6. 4. L'esame di merito della domanda e' basato sui seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in rapporto alla complessita' del progetto imprenditoriale; b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing; d) sostenibilita' tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa; e) impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, promozione del made in Italy. 5. Ai progetti ad alta tecnologia e' assegnata una premialita' in termini di punteggio aggiuntivo. 6. Con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, e' fissata l'articolazione dei criteri di valutazione previsti al comma 4 e del criterio di premialita' di cui al comma 5 in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 7. Il Soggetto gestore puo' richiedere al soggetto che ha presentato domanda di agevolazione, per ogni fase dell'istruttoria, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 8. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso o la soglia minima di accesso, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 9. Il positivo esito del procedimento istruttorio e' comunicato ai soggetti beneficiari dal Soggetto gestore a mezzo posta elettronica certificata, ai fini dell'adozione del successivo provvedimento di concessione di cui all'art. 16. 10. Con riferimento alle domande istruite positivamente, presentate da persone fisiche ai sensi dell'art. 8, comma 5, il Soggetto gestore, richiede la documentazione atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa o l'apertura della partita I.V.A., da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda. 11. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'importo ammissibile. Dell'avvenuto esaurimento delle risorse e' data pubblicita' da parte del Ministero, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base dei dati comunicati dal Soggetto gestore. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'. Il Soggetto gestore provvede a darne conforme notizia, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.