Art. 16 Concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa beneficiaria e i motivi di revoca. 2. Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal Soggetto gestore, restituiscono il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.