Art. 16 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di
un  provvedimento  di  concessione,   che   individua   il   progetto
imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle  agevolazioni,  regola  i
tempi  e  le  modalita'  per  l'attuazione  dell'iniziativa   e   per
l'erogazione delle agevolazioni, riporta  gli  obblighi  dell'impresa
beneficiaria e i motivi di revoca. 
  2. Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di  dieci  giorni
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di  concessione
trasmessa dal Soggetto gestore,  restituiscono  il  provvedimento  di
concessione controfirmato digitalmente  e  trasmesso  a  mezzo  posta
elettronica certificata. In caso di mancata restituzione nei  termini
previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento
e procede al disimpegno delle agevolazioni.