Art. 17 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa femminile, formulata secondo le modalita' e utilizzando gli schemi definiti con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, in non piu' di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere corredata della documentazione giustificativa delle spese cui e' riferita l'istanza. Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) e non superiore all'80% (ottanta percento) delle spese ammesse, puo' essere presentato anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte e deve altresi' riportare la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui agli articoli 10, comma 2, lettera d) o 13, comma 4, lettera d). Al Soggetto gestore e' riservata la facolta' di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL e in assenza della richiesta di erogazione del saldo pervenuta da parte dell'impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve in ogni caso essere presentata unitamente alle fatture d'acquisto e alle relative attestazioni di avvenuto pagamento nonche' alla documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) o 13, comma 4, lettera d). 3. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa femminile beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 14, comma 2. 4. In sede di ogni richiesta di erogazione per SAL, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante, riconosciuto come ammissibile nell'ambito del provvedimento di concessione di cui all'art. 16. 5. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operativita' dell'impresa, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni. 6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita', tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, che definisce anche termini e modalita' di erogazione dei servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall'art. 10, comma 6 e dall'art. 13, comma 7.