Art. 19 Variazioni 1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie o a ad altre variazioni soggettive, nonche' quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dall'impresa al Soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.