Art. 19 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  le  imprese   beneficiarie,
relative a operazioni societarie o a ad altre variazioni  soggettive,
nonche' quelle afferenti al programma di investimento  devono  essere
preventivamente comunicate dall'impresa al Soggetto gestore ed essere
dal  medesimo  autorizzate,   secondo   quanto   precisato   con   il
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.