Art. 20 
 
                               Revoche 
 
  1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale  o  parziale  delle
agevolazioni concesse qualora: 
    a) l'impresa beneficiaria  perda  la  qualificazione  di  impresa
femminile  prima  che  siano  decorsi  tre  anni  dal   completamento
dell'iniziativa; 
    b) sia verificata l'assenza  o  il  venir  meno  di  uno  o  piu'
requisiti  dell'impresa  beneficiaria,   ovvero   la   documentazione
prodotta risulti incompleta o irregolare per  fatti  imputabili  alla
stessa impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c) l'impresa beneficiaria non porti  a  conclusione  l'iniziativa
ammessa  alle  agevolazioni,   entro   il   prescritto   termine   di
ventiquattro mesi, o del maggior termine previsto in caso di proroga,
dalla data del  perfezionamento  del  provvedimento  di  concessione,
salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi
da fatti o atti non imputabili all'impresa; 
    d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini
ad usi diversi da quelli previsti  le  immobilizzazioni  materiali  o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima  che  siano  decorsi  tre
anni dal completamento del programma di spesa; 
    e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda
in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre
anni dal completamento; 
    f) si verifichi il fallimento, la  messa  in  liquidazione  o  la
sottoposizione a procedure  concorsuali  con  finalita'  liquidatorie
dell'impresa beneficiaria  prima  che  siano  decorsi  tre  anni  dal
completamento dell'iniziativa; 
    g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli  del  Soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa  di  cui  all'art.
17, comma 5, e all'art. 18,  ovvero  non  adempia  agli  obblighi  di
monitoraggio di cui al medesimo art. 18; 
    h) si verifichino  variazioni  ai  sensi  dell'art.  19,  che  il
Soggetto gestore valuti non compatibili  con  il  mantenimento  delle
agevolazioni; 
    i) negli altri casi di revoca  totale  o  parziale  previsti  dal
provvedimento di  concessione,  anche  in  relazione  ai  servizi  di
assistenza tecnico-gestionale da erogare, nonche' in  relazione  alle
condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa  beneficiaria,  come
specificati dai capi II, III e  IV  ovvero  derivanti  da  specifiche
norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. 
  2. La revoca  totale  delle  agevolazioni  comporta  l'obbligo  per
l'impresa beneficiaria di restituire  al  Soggetto  gestore,  secondo
quanto definito dal  provvedimento  di  cui  all'art.  14,  comma  2,
l'intero  ammontare  delle  agevolazioni  erogate  in   ogni   forma:
contributo a fondo perduto,  finanziamento  agevolato  e  servizi  di
assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria
abbia gia' avviato il piano di rimborso di cui all'art. 13, comma  2,
lettera c), e' dovuta la restituzione del debito  residuo,  al  netto
delle eventuali rate gia' rimborsate. Con il provvedimento di  revoca
totale delle agevolazioni l'impresa beneficiaria perde,  inoltre,  il
diritto a  ricevere  eventuali  quote  di  finanziamento  non  ancora
erogate. 
  3. In caso di revoca parziale, il  Soggetto  gestore  procede  alla
rideterminazione  dell'importo  delle  agevolazioni  spettanti  e   i
maggiori importi di cui l'impresa  beneficiaria  abbia  eventualmente
goduto sono detratti dalle  eventuali  erogazioni  successive  ovvero
sono recuperati. 
  4. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal  Soggetto  gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti,  al
recupero coattivo degli  stessi  importi,  maggiorati  dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione. 
  5. Il Soggetto gestore  provvede  al  recupero  anche  mediante  il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602  e  del
decreto  legislativo  del  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni. 
  6. Le somme restituite o recuperate ai sensi del presente  articolo
ritornano nella disponibilita' del Fondo impresa femminile.