Art. 20 Revoche 1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora: a) l'impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa femminile prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell'iniziativa; b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili; c) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi, o del maggior termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa; d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre anni dal completamento; f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell'iniziativa; g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'art. 17, comma 5, e all'art. 18, ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 18; h) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 19, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni; i) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, anche in relazione ai servizi di assistenza tecnico-gestionale da erogare, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria, come specificati dai capi II, III e IV ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. 2. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per l'impresa beneficiaria di restituire al Soggetto gestore, secondo quanto definito dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, l'intero ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia gia' avviato il piano di rimborso di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate gia' rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni l'impresa beneficiaria perde, inoltre, il diritto a ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate. 3. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati. 4. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 5. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. 6. Le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo ritornano nella disponibilita' del Fondo impresa femminile.