Art. 9 
 
     ((Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
 
  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    
  a) all'articolo 2-ter: 
    
  1) al comma 1, le parole: «esclusivamente» e: «, nei casi  previsti
dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento»  sono
aggiunte le seguenti: «o da atti amministrativi generali»; 
    
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    
  «1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal  Regolamento
e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte  di
un'amministrazione pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  autorita'
indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell'elenco  di   cui
all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' da parte di una societa'  a  controllo  pubblico  statale  o,
limitatamente  ai  gestori  di  servizi  pubblici,  locale,  di   cui
all'articolo  16  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a  controllo  pubblico,
dei trattamenti correlati ad attivita' svolte  in  regime  di  libero
mercato, e' anche consentito se necessario per  l'adempimento  di  un
compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio  di  pubblici
poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che  tale  esercizio
non possa arrecare un pregiudizio effettivo e  concreto  alla  tutela
dei diritti e delle liberta' degli interessati,  le  disposizioni  di
cui al presente comma sono esercitate nel  rispetto  dell'articolo  6
del Regolamento»; 
    
  3) al comma 2, al primo periodo, dopo  le  parole:  «ai  sensi  del
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se  necessaria  ai  sensi  del
comma 1-bis» e il secondo periodo e' soppresso; 
    
  4) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «o se necessarie ai  sensi  del  comma  1-bis.  In  tale
ultimo caso, ne viene data notizia al  Garante  almeno  dieci  giorni
prima dell'inizio della comunicazione o diffusione»; 
    
  b) all'articolo 2-sexies: 
    
      1) al comma 1, le parole: «, nei casi  previsti  dalla  legge,»
sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento»  sono  inserite  le
seguenti: «o da atti amministrativi generali»; 
    
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    
  «1-bis. I dati personali relativi alla salute,  privi  di  elementi
identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto  delle  finalita'
istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute,  dall'Istituto
superiore di sanita', dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti  e  per  il
contrasto delle malattie della poverta' e,  relativamente  ai  propri
assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a  livello
nazionale dei sistemi informativi su base  individuale  del  Servizio
sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo  sanitario  elettronico
(FSE),  aventi  finalita'   compatibili   con   quelle   sottese   al
trattamento, con le modalita' e per le finalita' fissate con  decreto
del Ministro della salute, ai sensi del comma 1,  previo  parere  del
Garante,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento,  dal
presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  dalle  linee  guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita' »; 
    
  c) l'articolo 2-quinquiesdecies e' abrogato; 
    
  d) all'articolo 58: 
    
  1) al comma 1, dopo le parole: «o  regolamento»  sono  inserite  le
seguenti: «o previste da atti amministrativi generali»; 
    
  2) al comma 2, le  parole:  «ad  espresse»  sono  sostituite  dalla
seguente: «a» e dopo le parole: «di legge» sono inserite le seguenti:
«o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,»; 
    
  e) all'articolo 132, comma 5, le parole: «secondo le  modalita'  di
cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono sostituite  dalle  seguenti:
«con provvedimento di carattere generale»; 
    
  f) all'articolo  137,  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «e  ai
provvedimenti generali di cui  all'articolo  2-quinquiesdecies»  sono
soppresse; 
    
  g) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente: 
    
  «Art. 144-bis (Revenge porn). -  1.  Chiunque,  compresi  i  minori
ultraquattordicenni,   abbia   fondato   motivo   di   ritenere   che
registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a
contenuto sessualmente  esplicito  che  lo  riguardano,  destinati  a
rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di   invio,   consegna,
cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme  digitali
senza il suo  consenso  ha  facolta'  di  segnalare  il  pericolo  al
Garante, il  quale,  nelle  quarantotto  ore  dal  ricevimento  della
segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144  del  presente
codice. 
    
  2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri
documenti informatici riguardano minori, la segnalazione  al  Garante
puo' essere effettuata  anche  dai  genitori  o  dagli  esercenti  la
responsabilita' genitoriale o la tutela. 
  3. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  l'invio  al  Garante  di
registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a
contenuto  sessualmente   esplicito   riguardanti   soggetti   terzi,
effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo
612-ter del codice penale. 
  4.  I  gestori   delle   piattaforme   digitali   destinatari   dei
provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della
segnalazione, a  soli  fini  probatori  e  con  misure  indicate  dal
Garante, anche  nell'ambito  dei  medesimi  provvedimenti,  idonee  a
impedire la diretta identificabilita' degli interessati,  per  dodici
mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. 
  5.  Il  Garante,  con  proprio  provvedimento,  puo'   disciplinare
specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti di cui al  comma
1 e  le  misure  per  impedire  la  diretta  identificabilita'  degli
interessati di cui al medesimo comma. 
  6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi,
ovunque  stabiliti,  che  erogano  servizi  accessibili  in   Italia,
indicano senza ritardo al  Garante  o  pubblicano  nel  proprio  sito
internet  un  recapito  al  quale   possono   essere   comunicati   i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al periodo  precedente,  il  Garante  diffida  il
fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In  caso  di
inottemperanza alla diffida si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento. 
  7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al  comma
1,  acquisisce  notizia  della  consumazione   del   reato   di   cui
all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma  tentata,  nel
caso di procedibilita' d'ufficio trasmette al pubblico  ministero  la
segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita»; 
  h) all'articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «Al
presidente» sono inserite le seguenti: «e ai componenti» e il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'indennita' di funzione di  cui
al primo periodo e' da ritenere  onnicomprensiva  ad  esclusione  del
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  in
occasione di attivita' istituzionali»; 
  i) all'articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    
  «5-bis.  Il  parere  di  cui  all'articolo  36,  paragrafo  4,  del
Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la  legge  o  il
regolamento  in  corso  di  adozione  disciplina   espressamente   le
modalita' del trattamento descrivendo una o piu' operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e  applicate  a  dati
personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,   la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la  consultazione,  l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi  altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,  la
limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei  casi  in
cui la norma di legge o di  regolamento  autorizza  espressamente  un
trattamento di dati personali da  parte  di  soggetti  privati  senza
rinviare la  disciplina  delle  modalita'  del  trattamento  a  fonti
sottoordinate. 
  5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che
ragioni di urgenza  non  consentono  la  consultazione  preventiva  e
comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il
parere di cui al comma 5-bis: 
  a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni
di legge di conversione dei decreti-legge; 
  b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto  legislativo
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari»; 
    
  l) all'articolo 156: 
    
  1) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A
decorrere dal 1°  gennaio  2022,  il  ruolo  organico  del  personale
dipendente e' stabilito nel limite di duecento unita'»; 
  2) al  comma  3,  lettera  d),  le  parole:  «l'80  per  cento  del
trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento»; 
  3) al comma 4, le parole:  «venti  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trenta unita'»; 
  4) al comma 5, le parole:  «venti  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trenta unita'»; 
    
  m) all'articolo 166: 
    
  1) al comma 1, primo periodo,  la  parola:  «2-quinquiesdecies»  e'
soppressa; 
  2) al comma 5 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei
confronti dei titolari del trattamento di cui  agli  articoli  2-ter,
comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica  puo'
essere omessa  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  Garante  abbia
accertato che le presunte violazioni hanno gia' arrecato e continuano
ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e  rilevante  pregiudizio
ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante  ha  l'obbligo
di individuare e indicare nel provvedimento,  motivando  puntualmente
le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali  presupposti,  il
giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento»; 
  3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «o dell'ingiunzione a realizzare  campagne  di  comunicazione
istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del  diritto
alla  protezione  dei  dati  personali,  sulla   base   di   progetti
previamente approvati dal Garante e che tengano conto della  gravita'
della  violazione.  Nella  determinazione  della  sanzione  ai  sensi
dell'articolo 83, paragrafo 2,  del  Regolamento,  il  Garante  tiene
conto anche di  eventuali  campagne  di  comunicazione  istituzionale
volte  alla  promozione  della  consapevolezza   del   diritto   alla
protezione  dei   dati   personali,   realizzate   dal   trasgressore
anteriormente alla commissione della violazione»; 
    
  n) all'articolo 167,  comma  2,  le  parole:  «ovvero  operando  in
violazione   delle   misure   adottate   ai    sensi    dell'articolo
2-quinquiesdecies» sono soppresse; 
    
  o) all'articolo 170, comma 1, le  parole:  «essendovi  tenuto,  non
osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non  osservando»,  dopo  le
parole: «legge 25 ottobre 2017, n. 163» sono inserite le seguenti: «,
arreca un concreto nocumento a uno o  piu'  soggetti  interessati  al
trattamento» e dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti:
«, a querela della persona offesa,». 
    
    
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
il comma 3 e' abrogato. 
    
  3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    
  a) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla  legge,»  sono
soppresse e  dopo  le  parole:  «di  regolamento»  sono  inserite  le
seguenti: «o su atti amministrativi generali»; 
  2) al  comma  2,  le  parole:  «del  Presidente  della  Repubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del
Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno»; 
    
  b) all'articolo 45, comma 1,  le  parole:  «essendovi  tenuto,  non
osserva» sono sostituite dalle seguenti:  non  osservando»,  dopo  le
parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «arreca  un
concreto nocumento a uno o piu' interessati» e dopo  le  parole:  «e'
punito» sono  inserite  le  seguenti:  «,  a  querela  della  persona
offesa,». 
    
  4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    
  «1-bis. Con le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di  cui
al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003,  il  Ministero  della
salute e' autorizzato a trattare anche i dati personali non  relativi
alla salute necessari a  garantire  l'effettivo  perseguimento  delle
finalita' di  cui  al  comma  1  e  l'attuazione  del  corrispondente
intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza approvato con la decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
dell'Unione europea del 13 luglio 2021.  Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, e' autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su
base individuale del Servizio sanitario  nazionale,  ivi  incluso  il
Fascicolo sanitario elettronico  (FSE),  con  i  sistemi  informativi
gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati  non
relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al
comma 2, con modalita' tali da garantire che  l'interessato  non  sia
direttamente identificabile»; 
    
  b) al comma 2, le parole: «Con regolamento adottato con decreto del
Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti:  «Con  decreto
del Ministro della salute, di natura non regolamentare,»; 
    
  c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    
  «2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2,  il
Ministero   della   salute   avvia   le   attivita'   relative   alla
classificazione delle patologie croniche presenti  nella  popolazione
italiana,  limitatamente  alla  costruzione  di   modelli   analitici
prodromici alla realizzazione del modello predittivo  del  fabbisogno
di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano
direttamente identificabili». 
    
  5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1  e
2, del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e
l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come  modificati
dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni
di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati  che  possono
essere trattati, le operazioni eseguibili,  il  motivo  di  interesse
pubblico rilevante, la finalita' del trattamento  nonche'  le  misure
appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i   diritti   fondamentali
dell'interessato e i suoi interessi  sono  previsti  da  uno  o  piu'
regolamenti. 
    
  6. In fase di prima  attuazione,  l'obbligo  di  indicazione  o  di
pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis,  comma  6,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  introdotto
dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, e' adempiuto  nel
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    
  7. I pareri del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
richiesti con  riguardo  a  riforme,  misure  e  progetti  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  febbraio  2021,  del
Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  nonche'  del  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui  al  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sono resi nel termine non prorogabile di  trenta  giorni  dalla
richiesta, decorso  il  quale  si  puo'  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione del parere. 
    
  8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    
  a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con
l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «nonche', ai  fini
della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi  automatizzati
di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»; 
    
  b) all'articolo 1, comma 5,  le  parole:  «mediante  operatore  con
l'impiego del telefono» sono soppresse; 
  c) all'articolo 1, comma  12,  dopo  le  parole:  «o  che  compiono
ricerche di mercato o  comunicazioni  commerciali  telefoniche»  sono
inserite le seguenti: «con  o  senza  l'intervento  di  un  operatore
umano»; 
    
  d)  all'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«attivita' di call center» sono inserite le seguenti: «, per chiamate
con o senza operatore,». 
    
  9. In  considerazione  di  quanto  disposto  dal  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  27  aprile  2016,  e  dell'esigenza  di  disciplinare
conformemente i requisiti  di  ammissibilita',  le  condizioni  e  le
garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento  facciale,
nel rispetto del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo
52  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea,
l'installazione e l'utilizzazione di  impianti  di  videosorveglianza
con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso  dei
dati biometrici  di  cui  all'articolo  4,  numero  14),  del  citato
regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da
parte delle autorita' pubbliche o di soggetti privati,  sono  sospese
fino all'entrata  in  vigore  di  una  disciplina  legislativa  della
materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 
    
  10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica  agli  impianti
di videosorveglianza  che  non  usano  i  sistemi  di  riconoscimento
facciale di cui  al  medesimo  comma  9  e  che  sono  conformi  alla
normativa vigente. 
    
  11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di  cui
al  comma  9,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino al 31  dicembre  2023,  salvo
che  il  fatto  costituisca   reato,   si   applicano   le   sanzioni
amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma  1,  del
codice di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51, in base al rispettivo ambito di applicazione. 
    
  12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai  trattamenti  effettuati
dalle autorita' competenti a fini di prevenzione  e  repressione  dei
reati  o  di  esecuzione  di  sanzioni  penali  di  cui  al   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che  si  tratti
di trattamenti effettuati dall'autorita'  giudiziaria  nell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali  nonche'  di  quelle  giudiziarie  del
pubblico ministero, di parere favorevole del Garante  reso  ai  sensi
dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  b),  del   medesimo   decreto
legislativo n. 51 del 2018. 
    
  13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
h) e l), e' autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per  l'anno  2022,
euro 11.140.661 per l'anno 2023, euro  11.458.255  per  l'anno  2024,
euro 11.785.121 per l'anno 2025, euro  12.121.527  per  l'anno  2026,
euro 12.467.754 per l'anno 2027, euro  12.824.086  per  l'anno  2028,
euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno  2030  ed
euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  14. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  definiti
meccanismi  regolatori  di  armonizzazione   della   disciplina   del
trattamento  economico  nell'ambito  delle  autorita'  amministrative
indipendenti  incluse  nell'elenco  delle  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  individuate   annualmente   dall'ISTAT   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-ter  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  recante:  "Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE",   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.  123,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-ter (Base giuridica  per  il  trattamento  di
          dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
          interesse pubblico o  connesso  all'esercizio  di  pubblici
          poteri). - 1. La base giuridica prevista  dall'articolo  6,
          paragrafo 3, lettera b), del regolamento e'  costituita  da
          una  norma  di  legge  o   di   regolamento   o   da   atti
          amministrativi generali. 
                1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal
          Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei  dati
          personali da parte di un'amministrazione  pubblica  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ivi comprese le autorita' indipendenti  e  le
          amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  da
          parte di una  societa'  a  controllo  pubblico  statale  o,
          limitatamente ai gestori di servizi  pubblici,  locale,  di
          cui all'articolo 16 del testo unico in materia di  societa'
          a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
          agosto 2016, n. 175, con  esclusione,  per  le  societa'  a
          controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad  attivita'
          svolte in regime di libero mercato, e' anche consentito  se
          necessario per  l'adempimento  di  un  compito  svolto  nel
          pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri  ad
          esse attribuiti. In modo da assicurare che  tale  esercizio
          non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla
          tutela dei diritti e delle liberta' degli  interessati,  le
          disposizioni di cui al presente comma sono  esercitate  nel
          rispetto dell'articolo 6 del Regolamento; 
                2.  La  comunicazione  fra  titolari  che  effettuano
          trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi
          nelle particolari  categorie  di  cui  all'articolo  9  del
          Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e  reati
          di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di
          un compito di interesse pubblico o  connesso  all'esercizio
          di pubblici poteri e' ammessa  se  prevista  ai  sensi  del
          comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis. 
                3.  La  diffusione  e  la   comunicazione   di   dati
          personali, trattati  per  l'esecuzione  di  un  compito  di
          interesse pubblico o  connesso  all'esercizio  di  pubblici
          poteri,  a  soggetti  che  intendono  trattarli  per  altre
          finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del
          comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis.  In  tale
          ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno  dieci
          giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione. 
                4. Si intende per: 
                  a) "comunicazione", il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal  suo
          rappresentante nel territorio  dell'Unione  europea,  dalle
          persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies,
          al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta
          del titolare o del responsabile, in qualunque forma,  anche
          mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o
          mediante interconnessione; 
                  b)  "diffusione",  il  dare  conoscenza  dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - 1.  I  trattamenti  delle  categorie
          particolari  di  dati  personali  di  cui  all'articolo  9,
          paragrafo 1,  del  Regolamento,  necessari  per  motivi  di
          interesse pubblico rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,
          lettera g), del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora
          siano previsti  dal  diritto  dell'Unione  europea  ovvero,
          nell'ordinamento interno, da disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  o  da   atti   amministrativi   generali   che
          specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le
          operazioni eseguibili e il  motivo  di  interesse  pubblico
          rilevante, nonche' le misure appropriate e  specifiche  per
          tutelare   i   diritti   fondamentali   e   gli   interessi
          dell'interessato. 
                1-bis. I dati personali relativi alla  salute,  privi
          di elementi  identificativi  diretti,  sono  trattati,  nel
          rispetto delle finalita'  istituzionali  di  ciascuno,  dal
          Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita',
          dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
          dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
          per  il  contrasto  delle  malattie   della   poverta'   e,
          relativamente ai  propri  assistiti,  dalle  regioni  anche
          mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
          informativi su  base  individuale  del  Servizio  sanitario
          nazionale, ivi incluso il Fascicolo  sanitario  elettronico
          (FSE), aventi finalita' compatibili con quelle  sottese  al
          trattamento, con le modalita' e per  le  finalita'  fissate
          con decreto del Ministro della salute, ai sensi  del  comma
          1, previo  parere  del  Garante,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal Regolamento, dal presente codice,  dal  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  dalle  linee  guida
          dell'Agenzia  per   l'Italia   digitale   in   materia   di
          interoperabilita'. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                  a) accesso a  documenti  amministrativi  e  accesso
          civico; 
                  b) tenuta degli atti e  dei  registri  dello  stato
          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in
          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e
          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di
          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle
          generalita'; 
                  c) tenuta di  registri  pubblici  relativi  a  beni
          immobili o mobili; 
                  d) tenuta dell'anagrafe nazionale  degli  abilitati
          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
                  e) cittadinanza,  immigrazione,  asilo,  condizione
          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
                  f) elettorato attivo  e  passivo  ed  esercizio  di
          altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
                  g)   esercizio    del    mandato    degli    organi
          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di
          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
          rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
                  h)  svolgimento  delle   funzioni   di   controllo,
          indirizzo  politico,  inchiesta  parlamentare  o  sindacato
          ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla  legge
          e dai regolamenti degli organi  interessati  per  esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
                  i)  attivita'   dei   soggetti   pubblici   dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; 
                  l) attivita' di controllo e ispettive; 
                  m) concessione, liquidazione, modifica e revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
                  n)  conferimento  di  onorificenze  e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
                  o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti  del
          terzo settore; 
                  p) obiezione di coscienza; 
                  q) attivita' sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                  r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
                  s)  attivita'  socio-assistenziali  a  tutela   dei
          minori  e  soggetti  bisognosi,   non   autosufficienti   e
          incapaci; 
                  t)  attivita'   amministrative   e   certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano; 
                  u) compiti del servizio sanitario nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
                  v)   programmazione,    gestione,    controllo    e
          valutazione   dell'assistenza   sanitaria,   ivi    incluse
          l'instaurazione,  la  gestione,  la  pianificazione  e   il
          controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i  soggetti
          accreditati  o  convenzionati  con  il  servizio  sanitario
          nazionale; 
                  z)      vigilanza      sulle       sperimentazioni,
          farmacovigilanza,    autorizzazione    all'immissione    in
          commercio e  all'importazione  di  medicinali  e  di  altri
          prodotti di rilevanza sanitaria; 
                  aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
                  bb) istruzione e formazione in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
                  cc) trattamenti effettuati a fini di  archiviazione
          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
                  dd)  instaurazione,  gestione  ed  estinzione,   di
          rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non  retribuito
          o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
                3. Per i dati genetici, biometrici  e  relativi  alla
          salute il trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'articolo 2-septies.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  58  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 58. (Trattamenti di dati personali per fini  di
          sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di  dati
          personali effettuati dagli organismi di cui  agli  articoli
          4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sulla  base
          dell'articolo  26  della  predetta   legge   o   di   altre
          disposizioni di legge o  regolamento  o  previste  da  atti
          amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti  da
          segreto di Stato ai sensi  degli  articoli  39  e  seguenti
          della medesima legge, si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15,  16,  18,
          25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
          n. 51. 
                2. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici  per  finalita'
          di  difesa  o  di  sicurezza  dello  Stato,   in   base   a
          disposizioni di legge o di regolamento o previste  da  atti
          amministrativi generali, che  prevedano  specificamente  il
          trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
          del presente articolo, nonche' quelle di cui agli  articoli
          23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
                3. Con uno o piu'  regolamenti  sono  individuate  le
          modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2, in riferimento  alle  tipologie  di  dati,  di
          interessati, di operazioni di trattamento eseguibili  e  di
          persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
          l'autorita' diretta del  titolare  o  del  responsabile  ai
          sensi  dell'articolo  2-quaterdecies,  anche  in  relazione
          all'aggiornamento  e  alla  conservazione.  I  regolamenti,
          negli ambiti di cui al comma  1,  sono  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 43 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  e,
          negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati  con  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti. 
                4. Con uno o piu' regolamenti  adottati  con  decreto
          del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Ministro
          della difesa, sono disciplinate  le  misure  attuative  del
          presente decreto in materia di esercizio delle funzioni  di
          difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  132  e  137  del
          citato decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 132 (Conservazione  di  dati  di  traffico  per
          altre finalita').  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 123, comma 2, i  dati  relativi  al  traffico
          telefonico sono conservati dal fornitore  per  ventiquattro
          mesi dalla  data  della  comunicazione,  per  finalita'  di
          accertamento  e  repressione  di  reati,  mentre,  per   le
          medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
          esclusi comunque  i  contenuti  delle  comunicazioni,  sono
          conservati dal fornitore per dodici mesi dalla  data  della
          comunicazione. 
                1-bis. I dati relativi alle chiamate senza  risposta,
          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per
          trenta giorni. 
                2. Abrogato 
                3. Entro il termine di  conservazione  imposto  dalla
          legge, se sussistono sufficienti  indizi  di  reati  per  i
          quali la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione  non  inferiore  nel   massimo   a   tre   anni,
          determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
          penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o  disturbo
          alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la
          molestia e  il  disturbo  sono  gravi,  ove  rilevanti  per
          l'accertamento dei fatti,  i  dati  sono  acquisiti  previa
          autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,
          su richiesta  del  pubblico  ministero  o  su  istanza  del
          difensore  dell'imputato,  della   persona   sottoposta   a
          indagini, della persona offesa e delle altre parti private. 
                3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'
          fondato motivo di ritenere che dal ritardo  possa  derivare
          grave pregiudizio  alle  indagini,  il  pubblico  ministero
          dispone la acquisizione dei dati con decreto  motivato  che
          e'  comunicato  immediatamente,  e   comunque   non   oltre
          quarantotto ore, al  giudice  competente  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in via  ordinaria.  Il  giudice,  nelle
          quarantotto ore  successive,  decide  sulla  convalida  con
          decreto motivato. 
                3-ter. Rispetto ai dati conservati per  le  finalita'
          indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a
          22  del  Regolamento  possono  essere  esercitati  con   le
          modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma  3,  terzo,
          quarto e quinto periodo. 
                3-quater.  I  dati  acquisiti  in  violazione   delle
          disposizioni  dei  commi  3  e  3-bis  non  possono  essere
          utilizzati. 
                4. 
                4-bis. 
                4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  i
          responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
          informatica o telematica della Polizia di Stato,  dell'Arma
          dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          nonche'  gli  altri   soggetti   indicati   nel   comma   1
          dell'articolo   226   delle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          possono  ordinare,  anche  in  relazione   alle   eventuali
          richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai
          fornitori  e  agli  operatori  di  servizi  informatici   o
          telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita'
          indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti delle comunicazioni, ai  fini  dello  svolgimento
          delle  investigazioni  preventive   previste   dal   citato
          articolo 226 delle norme di cui al decreto  legislativo  n.
          271 del  1989,  ovvero  per  finalita'  di  accertamento  e
          repressione   di   specifici   reati.   Il   provvedimento,
          prorogabile,  per  motivate  esigenze,   per   una   durata
          complessiva  non  superiore  a  sei  mesi,  puo'  prevedere
          particolari modalita' di custodia dei  dati  e  l'eventuale
          indisponibilita' dei dati stessi da parte dei  fornitori  e
          degli operatori di servizi informatici o telematici  ovvero
          di terzi. 
                4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          informatici o telematici cui e' rivolto  l'ordine  previsto
          dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo
          immediatamente  all'autorita'  richiedente  l'assicurazione
          dell'adempimento. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          informatici o telematici e' tenuto a mantenere  il  segreto
          relativamente  all'ordine   ricevuto   e   alle   attivita'
          conseguentemente   svolte   per   il    periodo    indicato
          dall'autorita'.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  si
          applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. 
                4-quinquies. I provvedimenti adottati  ai  sensi  del
          comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza  ritardo  e
          comunque  entro   quarantotto   ore   dalla   notifica   al
          destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
          il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.  In
          caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti  perdono
          efficacia. 
                5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al
          comma 1 e' effettuato nel rispetto  delle  misure  e  degli
          accorgimenti a  garanzia  dell'interessato  prescritti  dal
          Garante con provvedimento di  carattere  generale  volti  a
          garantire che  i  dati  conservati  possiedano  i  medesimi
          requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei  dati  in
          rete, nonche' ad indicare  le  modalita'  tecniche  per  la
          periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al
          comma 1. 
                5-bis.  E'  fatta  salva   la   disciplina   di   cui
          all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 153 e 154 del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  153  (Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali). - 1. Il Garante e' composto dal  Collegio,  che
          ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il  Collegio  e'
          costituito da quattro componenti, eletti due  dalla  Camera
          dei deputati e due dal Senato  della  Repubblica  con  voto
          limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro  che
          presentano  la  propria  candidatura  nell'ambito  di   una
          procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato
          nei siti internet della Camera, del Senato  e  del  Garante
          almeno sessanta giorni prima della nomina.  Le  candidature
          devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina  e
          i curricula devono  essere  pubblicati  negli  stessi  siti
          internet. Le candidature possono essere avanzate da persone
          che assicurino indipendenza e che risultino  di  comprovata
          esperienza nel settore della protezione dei dati personali,
          con particolare riferimento alle  discipline  giuridiche  o
          dell'informatica. 
                2.  I  componenti  eleggono  nel   loro   ambito   un
          presidente,  il  cui  voto  prevale  in  caso  di  parita'.
          Eleggono  altresi'  un  vice  presidente,  che  assume   le
          funzioni  del  presidente  in  caso  di   sua   assenza   o
          impedimento. 
                3. L'incarico di presidente e  quello  di  componente
          hanno durata settennale e non sono rinnovabili.  Per  tutta
          la durata dell'incarico il presidente e  i  componenti  non
          possono esercitare, a pena di decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale o di consulenza, anche  non  remunerata,  ne'
          essere amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
          privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
                4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,
          sia   durante   sia   successivamente    alla    cessazione
          dell'incarico, in merito alle  informazioni  riservate  cui
          hanno avuto accesso nell'esecuzione dei  propri  compiti  o
          nell'esercizio dei propri poteri. 
                5.  All'atto  dell'accettazione   della   nomina   il
          presidente e i componenti sono  collocati  fuori  ruolo  se
          dipendenti di pubbliche  amministrazioni  o  magistrati  in
          attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
          sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il  personale  collocato
          fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito. 
                6.  Al  presidente  e  ai  componenti   compete   una
          indennita' di funzione pari alla retribuzione in  godimento
          al primo Presidente della Corte di cassazione,  nei  limiti
          previsti dalla legge per  il  trattamento  economico  annuo
          omnicomprensivo di chiunque riceva a carico  delle  finanze
          pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti
          di   lavoro   dipendente   o   autonomo    con    pubbliche
          amministrazioni statali. L'indennita' di funzione di cui al
          primo periodo e' da ritenere onnicomprensiva ad  esclusione
          del  rimborso  delle  spese  effettivamente   sostenute   e
          documentate in occasione di attivita' istituzionali. 
                7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio  di
          cui all'articolo 155. 
                8.  Il  presidente,  i  componenti,   il   segretario
          generale e i dipendenti si astengono dal  trattare,  per  i
          due anni successivi alla  cessazione  dell'incarico  ovvero
          del servizio presso il  Garante,  procedimenti  dinanzi  al
          Garante, ivi compresa la presentazione per conto  di  terzi
          di reclami richieste di parere o interpelli.». 
                «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto  da
          specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI  del
          regolamento,  il  Garante,  ai  sensi   dell'articolo   57,
          paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di
          propria   iniziativa   e   avvalendosi   dell'Ufficio,   in
          conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di  uno
          o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: 
                  a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
          rispetto della disciplina applicabile,  anche  in  caso  di
          loro cessazione e con riferimento  alla  conservazione  dei
          dati di traffico; 
                  b) trattare  i  reclami  presentati  ai  sensi  del
          regolamento, e  delle  disposizioni  del  presente  codice,
          anche  individuando  con  proprio   regolamento   modalita'
          specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
          le priorita' delle  questioni  emergenti  dai  reclami  che
          potranno   essere   istruite   nel   corso   dell'anno   di
          riferimento; 
                  c) promuovere l'adozione di  regole  deontologiche,
          nei casi di cui all'articolo 2-quater; 
                  d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                  e)   trasmettere    la    relazione,    predisposta
          annualmente ai sensi dell'articolo 59 del  Regolamento,  al
          Parlamento e  al  Governo  entro  il  31  maggio  dell'anno
          successivo a quello cui si riferisce; 
                  f)  assicurare  la  tutela  dei  diritti  e   delle
          liberta'  fondamentali   degli   individui   dando   idonea
          attuazione al Regolamento e al presente codice; 
                  g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti
          ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o  dello
          Stato   e   svolgere   le   ulteriori   funzioni   previste
          dall'ordinamento. 
                2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma  1,
          la  funzione  di  controllo  o  assistenza  in  materia  di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da  atti
          comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
                  a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   20   dicembre   2006,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS  II)  e
          Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12  giugno  2007,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); 
                  b) dal Regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   che
          istituisce   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cooperazione  nell'attivita'  di  contrasto   (Europol)   e
          sostituisce   e   abroga   le   decisioni   del   Consiglio
          2009/371/GAI, 2009/934/GAI,  2009/935/GAI,  2009/936/GAI  e
          2009/968/GAI; 
                  c) dal Regolamento (UE)  2015/1525  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
          il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  relativo  alla
          mutua assistenza  tra  le  autorita'  amministrative  degli
          Stati  membri  e  alla  collaborazione  tra  queste  e   la
          Commissione per assicurare la corretta  applicazione  delle
          normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI  del
          Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso  dell'informatica
          nel settore doganale; 
                  d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
          l'Eurodac per il  confronto  delle  impronte  digitali  per
          l'efficace applicazione del Regolamento  (UE)  n.  604/2013
          che stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione
          dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
          protezione internazionale presentata  in  uno  degli  Stati
          membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  e
          per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
          dalle autorita'  di  contrasto  degli  Stati  membri  e  da
          Europol a fini di contrasto, e che modifica il  Regolamento
          (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per  la
          gestione operativa dei sistemi  IT  su  larga  scala  nello
          spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
                  e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente  il
          sistema di informazione visti (VIS) e lo  scambio  di  dati
          tra Stati membri sui visti per soggiorni  di  breve  durata
          (Regolamento  VIS)  e   decisione   n.   2008/633/GAI   del
          Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per  la
          consultazione al sistema di  informazione  visti  (VIS)  da
          parte delle autorita' designate degli  Stati  membri  e  di
          Europol ai fini della  prevenzione,  dell'individuazione  e
          dell'investigazione di reati di terrorismo  e  altri  reati
          gravi; 
                  f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione  (Regolamento   IMI)   Testo
          rilevante ai fini del SEE; 
                  g) dalle disposizioni di cui al capitolo  IV  della
          Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone  rispetto
          al  trattamento  automatizzato   di   dati   di   carattere
          personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e  resa
          esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n.  98,   quale
          autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
          sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 
                3. Per quanto non  previsto  dal  Regolamento  e  dal
          presente  codice,  il  Garante   disciplina   con   proprio
          Regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  156,  comma  3,  le
          modalita'    specifiche    dei    procedimenti     relativi
          all'esercizio dei compiti e dei poteri ad  esso  attribuiti
          dal Regolamento e dal presente codice. 
                4.  Il  Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti. 
                5. Fatti salvi i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Garante, anche nei casi  di  cui  agli
          articoli 36, paragrafo 4,  del  Regolamento,  e'  reso  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.  Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'
          procedere indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.
          Quando,  per  esigenze   istruttorie,   non   puo'   essere
          rispettato il  termine  di  cui  al  presente  comma,  tale
          termine puo' essere interrotto per  una  sola  volta  e  il
          parere deve essere reso definitivamente entro venti  giorni
          dal ricevimento degli elementi istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate. 
                5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4,
          del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la
          legge o il regolamento  in  corso  di  adozione  disciplina
          espressamente le modalita' del trattamento descrivendo  una
          o piu'  operazioni,  compiute  con  o  senza  l'ausilio  di
          processi automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o
          insiemi  di  dati   personali,   come   la   raccolta,   la
          registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,   la
          conservazione, l'adattamento o la  modifica,  l'estrazione,
          la  consultazione,   l'uso,   la   comunicazione   mediante
          trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
          disposizione,  il  raffronto   o   l'interconnessione,   la
          limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei
          casi in cui la norma di legge o  di  regolamento  autorizza
          espressamente un trattamento di dati personali da parte  di
          soggetti  privati  senza  rinviare  la   disciplina   delle
          modalita' del trattamento a fonti sottoordinate. 
                5-ter.  Quando  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono  la
          consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di
          decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma
          5-bis: 
                  a) in sede di esame  parlamentare  dei  disegni  di
          legge  o  dei  disegni  di   legge   di   conversione   dei
          decreti-legge; 
                  b) in sede di  esame  definitivo  degli  schemi  di
          decreto legislativo sottoposti al parere delle  Commissioni
          parlamentari. 
                6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi  dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 
                7. Il Garante non e' competente per il controllo  dei
          trattamenti   effettuati   dalle   autorita'    giudiziarie
          nell'esercizio delle loro funzioni.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del   Parlamento
          europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva
          95/46/CE", e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L
          119: 
              - Si riporta il testo degli articoli 156,  166,  167  e
          170 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  156  (Ruolo  organico  e  personale).   -   1.
          All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale,
          nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione
          professionale  rispetto  al  ruolo  e  agli  obiettivi   da
          conseguire,  scelto  anche  tra  i   magistrati   ordinari,
          amministrativi e contabili, gli  avvocati  dello  Stato,  i
          professori universitari di ruolo in materie  giuridiche  ed
          economiche, nonche'  i  dirigenti  di  prima  fascia  dello
          Stato. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico
          del  personale  dipendente  e'  stabilito  nel  limite   di
          duecento unita'. Al ruolo organico del  Garante  si  accede
          esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in  cui
          sia ritenuto utile al fine di  garantire  l'economicita'  e
          l'efficienza   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          favorire  il  reclutamento  di   personale   con   maggiore
          esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui
          al secondo periodo, il Garante puo' riservare una quota non
          superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al
          personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che  sia
          stato  assunto  per  concorso  pubblico  e  abbia  maturato
          un'esperienza  almeno  triennale   nel   rispettivo   ruolo
          organico.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  30  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  si  applica
          esclusivamente nell'ambito del  personale  di  ruolo  delle
          autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'articolo
          22, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. 
                3. Con propri regolamenti pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: 
                  a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
          anche   ai   fini   dello   svolgimento   dei   compiti   e
          dell'esercizio  dei  poteri  di  cui  agli  articoli   154,
          154-bis, 160, nonche' all'articolo  57,  paragrafo  1,  del
          Regolamento; 
                  b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di
          reclutamento  del  personale  secondo  i  principi   e   le
          procedure di cui agli articoli  1,  35  e  36  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001; 
                  c) la ripartizione  dell'organico  tra  le  diverse
          aree e qualifiche; 
                  d)  il  trattamento  giuridico  ed  economico   del
          personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
          1997, n. 249, e,  per  gli  incarichi  dirigenziali,  dagli
          articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche  esigenze
          funzionali e organizzative. Nelle more della piu'  generale
          razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'
          amministrative indipendenti, al personale e' attribuito  il
          trattamento economico del personale dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni; 
                  e) la gestione amministrativa  e  la  contabilita',
          anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
          dello Stato. 
                4. L'Ufficio puo' avvalersi, per  motivate  esigenze,
          di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche o di enti  pubblici  collocati  in  posizione  di
          fuori  ruolo  o  equiparati  nelle   forme   previste   dai
          rispettivi ordinamenti,  ovvero  in  aspettativa  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore,
          complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il  venti
          per cento  delle  qualifiche  dirigenziali,  lasciando  non
          coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. 
                5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio  puo'
          assumere dipendenti con contratto  a  tempo  determinato  o
          avvalersi di consulenti incaricati ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  in
          misura comunque non superiore a trenta unita'  complessive.
          Resta  in  ogni  caso  fermo,  per  i  contratti  a   tempo
          determinato,  il  rispetto  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
                6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed  i
          consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al
          segreto  su  cio'  di  cui  sono   venuti   a   conoscenza,
          nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a  notizie
          che devono rimanere segrete. 
                7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
          accertamenti di cui all'articolo 158 e  agli  articoli  57,
          paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62,
          del Regolamento riveste, nei limiti  del  servizio  cui  e'
          destinato  e  secondo  le   rispettive   attribuzioni,   la
          qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
                8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in
          adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del  Regolamento,
          ivi  comprese  quelle  necessarie  ad  assicurare  la   sua
          partecipazione  alle  procedure  di   cooperazione   e   al
          meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,  nonche'
          quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,
          ai locali e alle infrastrutture necessarie per  l'effettivo
          adempimento dei  suoi  compiti  e  l'esercizio  dei  propri
          poteri, sono poste a carico di un fondo  stanziato  a  tale
          scopo nel bilancio  dello  Stato  e  iscritto  in  apposita
          missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e
          delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria  e'
          soggetto al controllo della Corte  dei  conti.  Il  Garante
          puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento  di
          diritti  di   segreteria   in   relazione   a   particolari
          procedimenti.» 
                «Art. 166 (Criteri  di  applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei
          provvedimenti  correttivi  e  sanzionatori).  -   1.   Sono
          soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          83,  paragrafo  4,  del  Regolamento  le  violazioni  delle
          disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92,
          comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,  comma  2,  e
          132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e'  soggetto
          colui che non effettua la valutazione  di  impatto  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  primo  periodo,  ovvero  non
          sottopone  il  programma   di   ricerca   a   consultazione
          preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo  periodo  del
          predetto comma. 
                2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui
          all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni
          delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies,
          comma  1,   2-sexies,   2-septies,   comma   8,   2-octies,
          2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e  5,  75,  78,
          79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2  e  3,  96,  99,  100,
          commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e
          3, 111, 111-bis, 116, comma 1,  120,  comma  2,  122,  123,
          commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131,
          132, 132-bis,  comma  2,  132-quater,  157,  nonche'  delle
          misure di  garanzia,  delle  regole  deontologiche  di  cui
          rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater. 
                3. Il Garante e' l'organo competente  ad  adottare  i
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58,  paragrafo
          2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di  cui
          all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai  commi
          1 e 2. 
                4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e
          delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei
          confronti  sia  di  soggetti  privati,  sia  di   autorita'
          pubbliche ed organismi pubblici, a seguito  di  reclamo  ai
          sensi dell'articolo  77  del  Regolamento  o  di  attivita'
          istruttoria   d'iniziativa   del    Garante,    nell'ambito
          dell'esercizio dei poteri d'indagine  di  cui  all'articolo
          58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad
          accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a  poteri  di
          accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante. 
                5. L'Ufficio del  Garante,  quando  ritiene  che  gli
          elementi acquisiti nel corso  delle  attivita'  di  cui  al
          comma 4 configurino una  o  piu'  violazioni  indicate  nel
          presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del
          Regolamento,  avvia  il  procedimento  per  l'adozione  dei
          provvedimenti  e  delle  sanzioni  di  cui   al   comma   3
          notificando al titolare o al responsabile  del  trattamento
          le  presunte  violazioni,  nel  rispetto   delle   garanzie
          previste dal Regolamento di cui al comma 9,  salvo  che  la
          previa   notifica   della   contestazione    non    risulti
          incompatibile  con   la   natura   e   le   finalita'   del
          provvedimento da adottare. Nei confronti dei  titolari  del
          trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis,  e  58
          del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n.  51,  la  predetta  notifica
          puo' essere  omessa  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il
          Garante abbia accertato che le  presunte  violazioni  hanno
          gia'  arrecato  e  continuano  ad  arrecare  un  effettivo,
          concreto,  attuale  e  rilevante  pregiudizio  ai  soggetti
          interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo  di
          individuare  e  indicare   nel   provvedimento,   motivando
          puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di
          tali   presupposti,   il   giudice    competente    accerta
          l'inefficacia del provvedimento. 
                6.  Entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione di cui al comma  5,  il  contravventore  puo'
          inviare al Garante scritti difensivi  o  documenti  e  puo'
          chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'. 
                7. Nell'adozione dei provvedimenti  sanzionatori  nei
          casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili,
          gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689; nei  medesimi  casi  puo'  essere
          applicata  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
          pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o  per
          estratto, sul sito internet del Garante o  dell'ingiunzione
          a realizzare campagne di comunicazione istituzionale  volte
          alla  promozione  della  consapevolezza  del  diritto  alla
          protezione dei  dati  personali,  sulla  base  di  progetti
          previamente approvati dal Garante e che tengano conto della
          gravita'  della  violazione.  Nella  determinazione   della
          sanzione  ai  sensi  dell'articolo  83,  paragrafo  2,  del
          Regolamento, il Garante  tiene  conto  anche  di  eventuali
          campagne  di   comunicazione   istituzionale   volte   alla
          promozione della consapevolezza del diritto alla protezione
          dei   dati   personali,   realizzate    dal    trasgressore
          anteriormente alla commissione della violazione. I proventi
          delle sanzioni, nella misura del cinquanta  per  cento  del
          totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
          156,  comma  8,  per  essere  destinati   alle   specifiche
          attivita' di sensibilizzazione e di  ispezione  nonche'  di
          attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 
                8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,
          del decreto legislativo n. 150 del  2011  previsto  per  la
          proposizione del ricorso, il trasgressore e  gli  obbligati
          in solido possono definire la controversia adeguandosi alle
          prescrizioni del Garante,  ove  impartite,  e  mediante  il
          pagamento di un importo  pari  alla  meta'  della  sanzione
          irrogata. 
                9. Nel rispetto dell'articolo 58,  paragrafo  4,  del
          Regolamento,  con  proprio  regolamento  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  il  Garante
          definisce le modalita' del procedimento per l'adozione  dei
          provvedimenti e delle sanzioni di  cui  al  comma  3  ed  i
          relativi termini, in conformita' ai  principi  della  piena
          conoscenza  degli  atti  istruttori,  del  contraddittorio,
          della  verbalizzazione,  nonche'  della   distinzione   tra
          funzioni  istruttorie   e   funzioni   decisorie   rispetto
          all'irrogazione della sanzione. 
                10.   Le    disposizioni    relative    a    sanzioni
          amministrative previste dal presente codice e dall'articolo
          83  del  Regolamento  non  si  applicano  in  relazione  ai
          trattamenti svolti in ambito giudiziario.» 
                «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1.  Salvo
          che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  al
          fine di trarre per se'  o  per  altri  profitto  ovvero  di
          arrecare danno all'interessato, operando in  violazione  di
          quanto disposto  dagli  articoli  123,  126  e  130  o  dal
          provvedimento di  cui  all'articolo  129  arreca  nocumento
          all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi  a
          un anno e sei mesi. 
                2. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di trarre per se' o  per  altri  profitto
          ovvero di arrecare  danno  all'interessato,  procedendo  al
          trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e  10
          del Regolamento in violazione  delle  disposizioni  di  cui
          agli articoli  2-sexies  e  2-octies,  o  delle  misure  di
          garanzia di cui  all'articolo  2-septies  arreca  nocumento
          all'interessato, e' punito con la reclusione da uno  a  tre
          anni. 
                3. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          la pena di cui al comma 2 si applica altresi'  a  chiunque,
          al fine di trarre per se' o per altri  profitto  ovvero  di
          arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento
          dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
          internazionale al di fuori dei  casi  consentiti  ai  sensi
          degli  articoli  45,  46  o  49  del  Regolamento,   arreca
          nocumento all'interessato. 
                4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati
          di cui ai commi 1, 2 e  3,  ne  informa  senza  ritardo  il
          Garante. 
                5. Il Garante trasmette al  pubblico  ministero,  con
          una relazione motivata, la  documentazione  raccolta  nello
          svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in  cui
          emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un
          reato. La trasmissione degli  atti  al  pubblico  ministero
          avviene  al  piu'  tardi  al  termine   dell'attivita'   di
          accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al
          presente decreto. 
                6. Quando per lo stesso fatto e'  stata  applicata  a
          norma del  presente  codice  o  del  Regolamento  a  carico
          dell'imputato  o  dell'ente  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la  pena
          e' diminuita.» 
                «Art.  170   (Inosservanza   di   provvedimenti   del
          Garante). - 1. Chiunque, non  osservando  il  provvedimento
          adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58,  paragrafo
          2, lettera f)  del  Regolamento,  dell'articolo  2-septies,
          comma  1,  nonche'  i   provvedimenti   generali   di   cui
          all'articolo  21,  comma  1,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n.
          163, arreca un concreto nocumento a  uno  o  piu'  soggetti
          interessati al trattamento e'  punito  ,  a  querela  della
          persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni.». 
              - Si riporta l'articolo 22 del decreto  legislativo  10
          agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione dei dati)", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 settembre 2018, n. 205, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 22 (Altre disposizioni transitorie e finali). -
          1. Il presente decreto e le  disposizioni  dell'ordinamento
          nazionale si interpretano e si applicano  alla  luce  della
          disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei
          dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati
          personali  tra  Stati  membri  ai  sensi  dell'articolo  1,
          paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 
                2. A decorrere dal  25  maggio  2018  le  espressioni
          "dati sensibili" e "dati giudiziari"  utilizzate  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo  n.  196  del  2003,  ovunque   ricorrano,   si
          intendono   riferite,   rispettivamente,   alle   categorie
          particolari di dati di cui all'articolo 9  del  Regolamento
          (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo
          regolamento. 
                3. (abrogato) 
                4. A decorrere dal 25 maggio  2018,  i  provvedimenti
          del Garante per la protezione dei dati personali continuano
          ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili  con  il  suddetto
          regolamento e con le disposizioni del presente decreto. 
                5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di
          cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.  205  si  applicano  esclusivamente  ai
          trattamenti     dei     dati      personali      funzionali
          all'autorizzazione del cambiamento del nome o  del  cognome
          dei minorenni.  Con  riferimento  a  tali  trattamenti,  il
          Garante per la protezione  dei  dati  personali  puo',  nei
          limiti e con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  36  del
          Regolamento  (UE)  2016/679,  adottare   provvedimenti   di
          carattere     generale     ai      sensi      dell'articolo
          2-quinquiesdecies.  Al  fine  di  semplificare  gli   oneri
          amministrativi, i soggetti  che  rispettano  le  misure  di
          sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti
          di cui al secondo  periodo  sono  esonerati  dall'invio  al
          Garante dell'informativa di cui al citato  comma  1022.  In
          sede di prima applicazione,  le  suddette  informative,  se
          dovute a  norma  del  terzo  periodo,  sono  inviate  entro
          sessanta giorni dalla pubblicazione del  provvedimento  del
          Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                6. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i rinvii alle disposizioni del codice  in  materia
          di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto,
          contenuti in norme di legge e di regolamento, si  intendono
          riferiti alle corrispondenti disposizioni  del  Regolamento
          (UE) 2016/679  e  a  quelle  introdotte  o  modificate  dal
          presente decreto, in quanto compatibili. 
                7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, dopo le parole "le modalita' di restituzione"
          sono inserite le seguenti: "in forma aggregata". 
                8. Il registro dei trattamenti  di  cui  all'articolo
          37, comma 4, del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,
          cessa di essere alimentato a far data dal 25  maggio  2018.
          Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro  resta
          accessibile a chiunque secondo le modalita'  stabilite  nel
          suddetto articolo 37, comma 4, del decreto  legislativo  n.
          196 del 2003. 
                9. Le disposizioni di  legge  o  di  regolamento  che
          individuano il tipo di  dati  trattabili  e  le  operazioni
          eseguibili al  fine  di  autorizzare  i  trattamenti  delle
          pubbliche amministrazioni per motivi di interesse  pubblico
          rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati
          che trattano i dati per i medesimi motivi. 
                10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4,
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte  in
          cui ha riguardo ai dati coperti da  segreto  di  Stato,  si
          applica  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   della
          disciplina  relativa  alle  modalita'  di  opposizione   al
          Garante per la protezione dei dati personali del segreto di
          Stato. 
                11.  Le  disposizioni  del  codice  in   materia   di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo n. 196 del 2003,  relative  al  trattamento  di
          dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano
          a  trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il
          Regolamento  (UE)   2016/679,   sino   all'adozione   delle
          corrispondenti  misure  di  garanzia  di  cui  all'articolo
          2-septies del citato codice,  introdotto  dall'articolo  2,
          comma 1, lett. e) del presente decreto. 
                12. Sino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          del Ministro della giustizia di cui all'articolo  2-octies,
          commi 2 e 6, del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,
          da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui
          all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e' consentito
          quando e' effettuato in attuazione di protocolli di  intesa
          per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei   fenomeni   di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno o con le Prefetture - UTG, previo  parere  del
          Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   che
          specificano  la  tipologia  dei  dati  trattati   e   delle
          operazioni eseguibili. 
                13. Per i primi otto mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il Garante per  la  protezione
          dei dati personali tiene conto, ai  fini  dell'applicazione
          delle sanzioni amministrative e nei limiti in  cui  risulti
          compatibile  con  le  disposizioni  del  Regolamento   (UE)
          2016/679,  della   fase   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni sanzionatorie. 
                14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n.  5
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 9, le parole "di cui all'articolo  162,
          comma  2-bis"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
          all'articolo 166, comma 2"; 
                  b) al comma 10, le parole "di cui all'articolo 162,
          comma 2-quater" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
          all'articolo 166, comma 2". 
                15. All'articolo 5-ter,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole "di  cui
          all'articolo  162,  comma  2-bis"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "di cui all'articolo 166, comma 2".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 e 45 del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della
          direttiva  (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativa  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI del Consiglio»  ,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 2018, n.  119,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  5  (Liceita'  del  trattamento).   -   1.   Il
          trattamento e' lecito se e' necessario per l'esecuzione  di
          un compito di un'autorita' competente per le  finalita'  di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  e  si  basa  sul  diritto
          dell'Unione  europea  o  su  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  o  su   atti   amministrativi   generali   che
          individuano  i  dati   personali   e   le   finalita'   del
          trattamento. 
                2. Con decreto, rispettivamente, del  Ministro  della
          giustizia e del Ministro dell'interno sono individuati, per
          i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali
          di cui al comma 1, i termini, ove  non  gia'  stabiliti  da
          disposizioni di legge o di regolamento, e le  modalita'  di
          conservazione  dei  dati,   i   soggetti   legittimati   ad
          accedervi,  le  condizioni  di  accesso,  le  modalita'  di
          consultazione, nonche' le modalita'  e  le  condizioni  per
          l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9,  10,  11  e
          13.  I  termini  di  conservazione  sono   determinati   in
          conformita' ai criteri indicati all'articolo  3,  comma  1,
          tenendo conto delle  diverse  categorie  di  interessati  e
          delle finalita' perseguite.» 
                «Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante).
          - 1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal
          Garante ai sensi dell'articolo 143, comma  1,  lettera  c),
          del Codice, in un procedimento riguardante  il  trattamento
          dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, arreca un concreto
          nocumento a uno o piu' interessati  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione da tre mesi  a  due
          anni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti  in  materia
          di salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          2020, n. 128, S.O. n. 21, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 7 (Metodologie predittive  dell'evoluzione  del
          fabbisogno di salute della popolazione). - 1. Il  Ministero
          della salute, nell'ambito dei compiti di  cui  all'articolo
          47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in
          particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e
          di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,  cura
          e riabilitazione delle malattie, nonche' di  programmazione
          tecnico  sanitaria  di  rilievo  nazionale   e   indirizzo,
          coordinamento,    monitoraggio    dell'attivita'    tecnico
          sanitaria regionale, puo' trattare, ai sensi  dell'articolo
          2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196  e  nel  rispetto  del  Regolamento  UE
          2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  27
          aprile 2016, dati personali,  anche  relativi  alla  salute
          degli  assistiti,  raccolti  nei  sistemi  informativi  del
          Servizio  sanitario   nazionale,   per   lo   sviluppo   di
          metodologie predittive dell'evoluzione  del  fabbisogno  di
          salute della popolazione, secondo le modalita'  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 
                1-bis. Con le modalita' e nei  limiti  stabiliti  dal
          decreto di cui al comma 2 e  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 105 del codice di cui al decreto  legislativo
          n. 196 del 2003, il Ministero della salute e' autorizzato a
          trattare anche i dati personali non  relativi  alla  salute
          necessari  a  garantire  l'effettivo  perseguimento   delle
          finalita'  di  cui  al   comma   1   e   l'attuazione   del
          corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  approvato   con   la
          decisione di esecuzione del Consiglio  dell'Unione  europea
          del 13 luglio 2021. Ai fini di cui  al  primo  periodo,  e'
          autorizzata l'interconnessione dei sistemi  informativi  su
          base individuale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi
          incluso il Fascicolo sanitario  elettronico  (FSE),  con  i
          sistemi  informativi  gestiti  da   altre   amministrazioni
          pubbliche che raccolgono i dati non  relativi  alla  salute
          specificamente individuati dal decreto di cui al  comma  2,
          con modalita' tali da garantire che l'interessato  non  sia
          direttamente identificabile. 
                2. Con decreto del Ministro della salute,  di  natura
          non  regolamentare,  previo  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati  personali,  sono  individuati  i  dati
          personali, anche inerenti  alle  categorie  particolari  di
          dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili,  le
          modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi  informativi
          dei soggetti che li detengono e  le  misure  appropriate  e
          specifiche  per  tutelare  i  diritti  degli   interessati,
          nonche' i tempi di conservazione dei dati trattati. 
                2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          comma 2, il  Ministero  della  salute  avvia  le  attivita'
          relative  alla  classificazione  delle  patologie  croniche
          presenti nella  popolazione  italiana,  limitatamente  alla
          costruzione   di   modelli   analitici   prodromici    alla
          realizzazione del  modello  predittivo  del  fabbisogno  di
          salute della popolazione, garantendo  che  gli  interessati
          non siano direttamente identificabili.». 
              - Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 12 febbraio 2021 n. 241 che istituisce il
          dispositivo per la ripresa e la resilienza"  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 n. L. 57. 
              - Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 maggio 2021, n. 108. 
              - Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio  dell'11  dicembre  2018  sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
          del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018,  n.
          L 328. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, della legge
          11 gennaio  2018,  n.  5  recante  «Nuove  disposizioni  in
          materia di iscrizione e funzionamento  del  registro  delle
          opposizioni e istituzione  di  prefissi  nazionali  per  le
          chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e  di
          ricerche di mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
          febbraio 2018,  n.  28.,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1.  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si
          applicano le definizioni di cui all'articolo 4  del  codice
          in materia di protezione dei  dati  personali,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  all'articolo
          1 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
                2. Possono iscriversi, a seguito  di  loro  specifica
          richiesta, anche contemporaneamente  per  tutte  le  utenze
          telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per  via
          telematica  o  telefonica,  al  registro   pubblico   delle
          opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 178  del  2010,  tutti  gli  interessati  che
          vogliano opporsi al trattamento delle  proprie  numerazioni
          telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del
          telefono nonche', ai fini della revoca di cui al  comma  5,
          anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate
          senza l'intervento di un operatore, per fini  di  invio  di
          materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
          compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
          commerciale. 
                3. Nel registro di  cui  al  comma  2  sono  comunque
          inserite anche le numerazioni fisse  non  pubblicate  negli
          elenchi di abbonati di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a
          fornire al gestore del registro con la stessa  periodicita'
          di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 
                4. Gli interessati iscritti al  registro  di  cui  al
          comma 2, le cui numerazioni siano o  meno  riportate  negli
          elenchi di abbonati di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010,  possono  revocare,  anche  per
          periodi di  tempo  definiti,  la  propria  opposizione  nei
          confronti di uno o piu' soggetti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque
          momento, anche per via telematica o telefonica. 
                5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2  si
          intendono  revocati  tutti   i   consensi   precedentemente
          espressi,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo  e  a  qualsiasi
          soggetto, che  autorizzano  il  trattamento  delle  proprie
          numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per  fini
          di pubblicita' o di vendita ovvero  per  il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  ed  e'
          altresi' precluso, per le medesime finalita',  l'uso  delle
          numerazioni telefoniche cedute a  terzi  dal  titolare  del
          trattamento  sulla  base   dei   consensi   precedentemente
          rilasciati.  Sono   fatti   salvi   i   consensi   prestati
          nell'ambito di specifici rapporti contrattuali  in  essere,
          ovvero cessati da non piu'  di  trenta  giorni,  aventi  ad
          oggetto la fornitura di beni o  servizi,  per  i  quali  e'
          comunque  assicurata,  con   procedure   semplificate,   la
          facolta' di revoca. 
                6. E' valido il  consenso  al  trattamento  dei  dati
          personali prestato dall'interessato, ai titolari da  questo
          indicati, successivamente all'iscrizione  nel  registro  di
          cui al comma 2. 
                7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o  mezzo,
          la comunicazione a terzi, il trasferimento e la  diffusione
          di dati personali degli interessati iscritti al registro di
          cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento,  per
          fini di pubblicita' o di vendita ovvero per  il  compimento
          di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  non
          riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti
          dal titolare del trattamento. 
                8. In caso di cessione a terzi di dati relativi  alle
          numerazioni telefoniche, il  titolare  del  trattamento  e'
          tenuto  a   comunicare   agli   interessati   gli   estremi
          identificativi del soggetto a  cui  i  medesimi  dati  sono
          trasferiti. 
                9. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  167
          del codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,
          in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7,
          si applica la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          166, comma 2, del medesimo codice. In caso di  reiterazione
          delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante  per
          la protezione dei dati personali, le  autorita'  competenti
          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi
          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'. 
                10.  Ai  sensi  dell'articolo  12,   comma   2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del  2010,  in  caso  di  violazione  del
          diritto di opposizione nelle forme previste dalla  presente
          legge,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui
          all'articolo 166, comma 2, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione  delle
          suddette violazioni, su segnalazione  del  Garante  per  la
          protezione dei  dati  personali,  le  autorita'  competenti
          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi
          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'. 
                11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'
          responsabile in solido delle violazioni delle  disposizioni
          della presente legge anche nel caso di affidamento a  terzi
          di attivita'  di  call  center  per  l'effettuazione  delle
          chiamate telefoniche. 
                12.  Gli  operatori  che  utilizzano  i  sistemi   di
          pubblicita'  telefonica  e  di  vendita  telefonica  o  che
          compiono ricerche di mercato  o  comunicazioni  commerciali
          telefoniche con o senza l'intervento di un operatore  umano
          hanno  l'obbligo  di  consultare  mensilmente,  e  comunque
          precedentemente all'inizio di ogni  campagna  promozionale,
          il registro pubblico  delle  opposizioni  e  di  provvedere
          all'aggiornamento delle proprie liste. 
                13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la
          consultazione  periodica  del  registro  da   parte   degli
          operatori di cui al comma 12, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentiti il gestore del registro, se diverso  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  gli  operatori  e  le
          associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
          proprio decreto da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  detta  criteri
          generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le
          modalita'  previste   dall'articolo   6,   comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n.  178  del  2010,  conformandosi  ai  seguenti
          criteri: 
                  a) promuovere l'adozione da parte del  gestore  del
          registro  e  degli  operatori  di  forme  tecniche,   anche
          mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine  di
          contenere  il  costo   delle   tariffe   di   consultazione
          preliminare del registro; 
                  b) prevedere modelli tariffari agevolati anche  con
          forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui  non
          siano  state  comminate,  negli  ultimi  cinque  anni,   le
          sanzioni di  cui  all'articolo  162,  comma  2-quater,  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; 
                  c) prevedere comunque, nella  determinazione  delle
          tariffe, l'integrale copertura  dei  costi  di  tenuta  del
          registro. 
                14. E' vietato l'utilizzo di  compositori  telefonici
          per la ricerca automatica  di  numeri  anche  non  inseriti
          negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2,  comma  2,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione  di  tale
          divieto, si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
          legislativo n. 196 del 2003. 
                15. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da
          emanare su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono  apportate  le  opportune
          modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti   che
          disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
          registro  delle  opposizioni  ed   e'   altresi'   disposta
          l'abrogazione  di  eventuali   disposizioni   regolamentari
          incompatibili con le norme della presente legge.». 
                «Art. 2.  -  1.  Tutti  gli  operatori  che  svolgono
          attivita'  di  call  center,  per  chiamate  con  o   senza
          operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse  o  mobili
          devono  garantire  la  piena  attuazione  dell'obbligo   di
          presentazione dell'identificazione della linea chiamante  e
          il rispetto di quanto previsto dall'articolo  7,  comma  4,
          lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196
          del 2003. A tal fine, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per  le
          garanzie   nelle   comunicazioni   individua,   ai    sensi
          dell'articolo 15 del codice di cui al  decreto  legislativo
          1º agosto 2003, n. 259, due codici  o  prefissi  specifici,
          atti a  identificare  e  distinguere  in  modo  univoco  le
          chiamate telefoniche finalizzate ad  attivita'  statistiche
          da quelle finalizzate al compimento di ricerche di  mercato
          e ad attivita'  di  pubblicita',  vendita  e  comunicazione
          commerciale. Gli operatori esercenti  l'attivita'  di  call
          center  provvedono  ad  adeguare   tutte   le   numerazioni
          telefoniche utilizzate per i servizi di call center,  anche
          delocalizzati,  facendo  richiesta  di  assegnazione  delle
          relative numerazioni entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita'  per  le
          garanzie   nelle   comunicazioni   previsto   al    periodo
          precedente, oppure presentano l'identita' della linea a cui
          possono essere contattati. L'Autorita' vigila sul  rispetto
          delle disposizioni di cui al presente comma applicando,  in
          caso di violazione, le  sanzioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 29, 30, 31 e 32,  della  legge  31  luglio  1997,  n.
          249.». 
              - Il  testo  dell'articolo  42,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' il seguente: 
                «Art. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il
          fatto costituisca reato e  ad  esclusione  dei  trattamenti
          svolti  in  ambito   giudiziario,   la   violazione   delle
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere  a),
          b), d), e) ed f), all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo
          6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8,  e'  punita
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da  50.000  euro  a  150.000  euro.  La  medesima  sanzione
          amministrativa  si  applica  al  trasferimento   dei   dati
          personali  verso  un  Paese   terzo   o   un'organizzazione
          internazionale in assenza della  decisione  di  adeguatezza
          della Commissione  europea,  salvo  quanto  previsto  dagli
          articoli 33 e 34.». 
              - Il testo dell'articolo 24, comma 1,  lettera  b)  del
          citato decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  51,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 24 (Consultazione preventiva del Garante). - 1.
          Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  37,  comma  6,   il
          titolare del trattamento o il responsabile del  trattamento
          consultano  il  Garante  prima  del  trattamento  di   dati
          personali che figureranno in un nuovo archivio di  prossima
          creazione se: 
                  a) una valutazione d'impatto sulla  protezione  dei
          dati di cui  all'articolo  23  indica  che  il  trattamento
          presenterebbe un  rischio  elevato  in  assenza  di  misure
          adottate dal titolare  del  trattamento  per  attenuare  il
          rischio; oppure 
                  b) il  tipo  di  trattamento  presenta  un  rischio
          elevato per i diritti e le liberta' degli interessati anche
          in  ragione  dell'utilizzo  di  tecnologie,   procedure   o
          meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici. 
                2. - 6. Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 29 dicembre 2014, n. 300,  S.O.  n.  99,  e'  il
          seguente: 
                «Nello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  3,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.  n.  245,  e'  il
          seguente: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. - 2. Omissis. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. - 5. Omissis.».