Art. 13 Presentazione delle domande 1. Le misure di aiuto di cui al presente decreto sono concesse nella forma di sovvenzione diretta, sulla base di una procedura valutativa svolta dal soggetto gestore. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di beneficio sono definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sul sito internet del Ministero. Con lo stesso provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del soggetto gestore. 3. Le domande di beneficio, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, per le imprese del capo II, e all'art. 9, per le imprese del capo III, sono presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore (www.acquirenteunico.it). 4. Le imprese hanno diritto al beneficio esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalla domanda di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all'ammontare dei predetti costi. Nel caso in cui le risorse che alimentano il fondo, attraverso i proventi della vendita all'asta, in un determinato anno superano l'aiuto effettivo fornito ai beneficiari, basato sull'intensita' massima di aiuto del 75%, l'eccedenza in quell'anno viene capitalizzata nel fondo per consentire la fornitura di un'intensita' di aiuto del 75% negli anni successivi, anche se i proventi della vendita all'asta sono inferiori a quanto sarebbe necessario per fornire un'intensita' di aiuto del 75%.