Art. 13 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Le misure di aiuto di cui  al  presente  decreto  sono  concesse
nella forma di sovvenzione  diretta,  sulla  base  di  una  procedura
valutativa svolta dal soggetto gestore. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
beneficio  sono  definiti  con  provvedimento  del  Ministero   della
transizione ecologica, pubblicato sul sito  internet  del  Ministero.
Con lo stesso provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base
ai quali devono  essere  presentate  le  domande  di  agevolazione  e
l'ulteriore  documentazione  utile  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria da parte del soggetto gestore. 
  3.  Le  domande  di  beneficio,  corredate  da  una   dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 5, per le imprese del capo II,  e  all'art.  9,  per  le
imprese del capo III, sono presentate, a partire dalla  data  fissata
con il provvedimento di  cui  al  comma  2,  esclusivamente  per  via
telematica,  attraverso   l'apposita   procedura   informatica   resa
disponibile    sul    sito    internet    del    soggetto     gestore
(www.acquirenteunico.it). 
  4. Le imprese hanno diritto al beneficio esclusivamente nei  limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  del  fondo.  Qualora  le  risorse
residue non consentano l'integrale accoglimento dei costi ammissibili
previsti dalla  domanda  di  beneficio,  gli  aiuti  potranno  essere
concessi in misura proporzionalmente ridotta  rispetto  all'ammontare
dei predetti costi. Nel caso in cui  le  risorse  che  alimentano  il
fondo,  attraverso  i  proventi  della  vendita   all'asta,   in   un
determinato anno superano l'aiuto effettivo fornito  ai  beneficiari,
basato sull'intensita' massima  di  aiuto  del  75%,  l'eccedenza  in
quell'anno viene capitalizzata nel fondo per consentire la  fornitura
di un'intensita' di aiuto del 75% negli anni successivi, anche  se  i
proventi della vendita  all'asta  sono  inferiori  a  quanto  sarebbe
necessario per fornire un'intensita' di aiuto del 75%.