Art. 14 
 
                Istruttoria e concessione degli aiuti 
 
  1. Ai fini della  concessione  degli  aiuti,  il  soggetto  gestore
verifica la completezza e la regolarita' della domanda di  beneficio,
il possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di  ammissibilita'
previsti  dal  presente  decreto  e  procede  all'istruttoria   delle
domande. Le attivita' istruttorie sono svolte  dal  soggetto  gestore
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  chiusura  dei   termini   di
presentazione  della  domanda  di  beneficio,   fermo   restando   la
possibilita' di chiedere integrazioni  e/o  chiarimenti.  Nelle  more
delle attivita' di valutazione delle domande in relazione alle  quali
l'aiuto richiesto e' superiore a euro 150.000,00, il soggetto gestore
cura gli adempimenti necessari all'acquisizione della  documentazione
antimafia attraverso consultazione della Banca dati  nazionale  unica
per la documentazione  antimafia  di  cui  all'art.  96  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  2. Per le domande di aiuto per le quali l'attivita' istruttoria  si
e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore,  determina  ogni
anno l'intensita' dell'aiuto di cui all'art. 7 o all'art. 11, calcola
l'importo degli aiuti  richiesti  per  singolo  beneficiario  di  cui
all'art. 6 o 10, e procede per conto del Ministero alla registrazione
dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti  di  Stato,
ai sensi  del  regolamento  31  maggio  2017,  n.  115  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  all'erogazione   degli   stessi,
ripartendo le risorse  che  alimentano  ogni  anno  il  fondo  fra  i
beneficiari  idonei,  ai  fini   della   conseguente   adozione   del
provvedimento di concessione degli aiuti. Il  medesimo  provvedimento
riporta  l'importo  dell'aiuto  concesso,  gli   obblighi   in   capo
all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento del  medesimo,  ivi
compreso  quello  di  consentire  i  controlli  e  le  verifiche   di
pertinenza del soggetto gestore,  nonche'  le  cause  di  revoca  dei
benefici. 
  3.  Per  le  domande  di  aiuto  ritenute   non   ammissibili   per
insussistenza dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dal
presente  decreto,  il  soggetto  gestore  per  conto  del  Ministero
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni.