Art. 14 Istruttoria e concessione degli aiuti 1. Ai fini della concessione degli aiuti, il soggetto gestore verifica la completezza e la regolarita' della domanda di beneficio, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande. Le attivita' istruttorie sono svolte dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di beneficio, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione delle domande in relazione alle quali l'aiuto richiesto e' superiore a euro 150.000,00, il soggetto gestore cura gli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Per le domande di aiuto per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, determina ogni anno l'intensita' dell'aiuto di cui all'art. 7 o all'art. 11, calcola l'importo degli aiuti richiesti per singolo beneficiario di cui all'art. 6 o 10, e procede per conto del Ministero alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'erogazione degli stessi, ripartendo le risorse che alimentano ogni anno il fondo fra i beneficiari idonei, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione degli aiuti. Il medesimo provvedimento riporta l'importo dell'aiuto concesso, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento del medesimo, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del soggetto gestore, nonche' le cause di revoca dei benefici. 3. Per le domande di aiuto ritenute non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il soggetto gestore per conto del Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.