Art. 15 Revoca degli aiuti e recupero delle somme 1. Il soggetto gestore su autorizzazione del Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale degli aiuti concessi nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 7 o 11; d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto agli aiuti e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. 3. Il soggetto gestore, su autorizzazione del Ministero, sospende inoltre la concessione o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finche' tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 4. Nel caso previsto all'art. 12, comma 2, il soggetto gestore notifica al beneficiario la revoca dell'aiuto. 5. Il soggetto gestore provvede al recupero delle somme di cui ai commi 2, 3 e 4.