Art. 15 
 
              Revoca degli aiuti e recupero delle somme 
 
  1. Il soggetto gestore su autorizzazione del Ministero dispone,  in
relazione alla  natura  e  all'entita'  dell'inadempimento  da  parte
dell'impresa beneficiaria, la revoca totale degli aiuti concessi  nei
seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) mancato rispetto del divieto di  cumulo  degli  aiuti  di  cui
all'art. 7 o 11; 
    d)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art.  94,  comma  2
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  2. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria non  ha  diritto  agli
aiuti e deve restituire il beneficio gia' erogato,  maggiorato  degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
n. 123/1998. 
  3. Il soggetto gestore, su autorizzazione del  Ministero,  sospende
inoltre la concessione o il pagamento di aiuti  concessi  nel  quadro
del regime notificato a favore delle imprese che abbiano  beneficiato
di un precedente aiuto illegittimo dichiarato  incompatibile  da  una
decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che
di  un  aiuto  concesso  nel   quadro   di   un   regime   dichiarato
incompatibile), finche' tali imprese non abbiano rimborsato o versato
in un  conto  bloccato  l'importo  totale  dell'aiuto  illegittimo  e
incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 
  4. Nel caso previsto all'art. 12,  comma  2,  il  soggetto  gestore
notifica al beneficiario la revoca dell'aiuto. 
  5. Il soggetto gestore provvede al recupero delle somme di  cui  ai
commi 2, 3 e 4.