Art. 16 Disposizioni finali 1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli obblighi di pubblicita' sono assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso registro. Roma, 12 novembre 2021 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3027