Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Gli obblighi di pubblicita' sono assolti con  l'inserimento  dei
dati nel Registro nazionale per gli aiuti di stato, di  cui  all'art.
52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sulla   base   delle
disposizioni regolamentari previste per lo stesso registro. 
    Roma, 12 novembre 2021 
 
                                                 Il Ministro          
                                          della transizione ecologica 
                                                  Cingolani           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3027