Art. 15 
 
Proroga ((dell'incremento di  personale  per  l'operazione))  «Strade
  sicure»  e  misure  urgenti  per  il  presidio  del  territorio  in
  occasione del vertice G-20 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui  euro
1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 3.830.070  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice  di  sicurezza
connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di  Governo
dei Paesi appartenenti al G-20, il  contingente  di  personale  delle
Forze armate di cui  all'articolo  l,  comma  1023,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori  400  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  4. Per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la  spesa  di  euro
309.159 per  l'anno  2021  per  il  personale  di  cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al  fine  di  assicurare  la  necessaria  cornice  di  sicurezza
marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato  e
di Governo dei Paesi appartenenti al G-20,  attraverso  l'impiego  di
assetti aeronavali della Difesa, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.659.477 ((per l'anno 2021)). 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.