((Art. 15 bis 
 
Misure urgenti in favore  degli  iscritti  agli  enti  di  previdenza
  obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,
  e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 
 
  1.  Gli  enti  di  previdenza  obbligatoria,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata
di  una  nota  che  specifichi  e  garantisca  l'equilibrio   tecnico
finanziario  dell'ente  mediante  compensazione  con   corrispondente
riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali
e previo parere positivo dei Ministeri  vigilanti  da  rendere  entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono  adottare
iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino
in condizioni di quarantena o  di  isolamento  su  indicazione  delle
autorita'  sanitarie  ovvero  che  abbiano  subito   una   comprovata
riduzione della propria attivita' per effetto di emergenze  sanitarie
o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti.))