Art. 10 
 
Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del  Ministero
  delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 
  1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato  di
previsione  della  spesa  del  medesimo  Ministero  il   «Fondo   per
l'attuazione degli interventi del PNRR di  competenza  del  Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
((con modificazioni, dalla legge)) 29 luglio 2021, n. 108». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  euro  ((2  milioni))  per
ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  ((2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti:  «,  dagli
enti del sistema camerale».))