((Art. 10 bis 
 
Potenziamento degli interventi in materia  di  nuove  competenze  dei
  lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza  e  disposizioni  in  materia  di
  ammortizzatori sociali. 
 
  1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui  all'articolo  88,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono  incrementate
di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2.  Il  limite  delle  minori
entrate  contributive  di  cui  all'articolo  41,   comma   10,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rideterminato in 108,8 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022. 3.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in
3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: 
  a) quanto a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  le
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni  del  comma  2  per  il
medesimo anno 2021; 
  b)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))