Art. 8
Fondo ripresa resilienza Italia
1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani
integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e
Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei
Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo dei
Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo
Stato italiano e' contributore unico e la cui gestione e' affidata
alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE)
2021/241 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021)), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
((1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della
medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le
modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board
nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione
dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la
profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da
parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo
decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento
dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e i termini per la
raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione
genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.
1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma
1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la
parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarita' e
l'interdisciplinarita', le regioni e le province autonome provvedono
all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno o piu' accordi necessari a consentire la sua
costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto
corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la
gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1
alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra
l'altro, le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte
della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare
danno significativo all'ambiente (DNSH) », le priorita' e la
strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita' per
i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ne'
alcun tipo di emolumento.
5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5
per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse ((rivenienti)) dall'attuazione del Fondo
sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita' del
PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilita' ed
efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle
linee progettuali riferite al settore turistico.