((Art. 9 bis 
 
Consultazione  e  informazione  del  Parlamento   nel   processo   di
  attuazione e di valutazione della spesa del PNRR. 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, dopo la parola: «nonche'» sono  inserite  le  seguenti:
«una nota esplicativa relativa alla  realizzazione  dei  traguardi  e
degli obiettivi stabiliti nel periodo di  riferimento  e».  2.  Nelle
ipotesi di cui all'articolo 21  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il  Governo
trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e
in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la  proposta  di
un piano per la ripresa e la resilienza  modificato  o  di  un  nuovo
piano per la ripresa e la resilienza.))