((Art. 9 bis Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR. 1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e». 2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.))