Art. 28 Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite 1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni: a) se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto; b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III. 2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard. 3. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varieta', e comunque: a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo; b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purche' il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito; c) lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione. 4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento puo' definire criteri e modalita' per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a: a) prove per scopi scientifici; b) lavori di selezione; c) misure volte alla conservazione della diversita' genetica; d) consumatore finale non professionista.