Art. 28 
 
        Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione 
                             della vite 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  della  vite  possono  essere
commercializzati in presenza delle seguenti condizioni: 
    a) se sono ufficialmente certificati nelle  categorie  «materiali
di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di  base»
o «materiali di  moltiplicazione  certificati»  oppure  ufficialmente
controllati come materiali di moltiplicazione standard  nel  caso  di
materiali di moltiplicazione diversi da quelli  destinati  ad  essere
impiegati come portinnesto; 
    b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III. 
  2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella  categoria
Standard. 
  3. Per  commercializzazione,  ai  fini  del  presente  decreto,  si
intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta  in
vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di  materiali
di moltiplicazione  a  terzi,  con  o  senza  compenso,  a  scopo  di
sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli
scambi  di  materiali  di  moltiplicazione  che  non  mirano  a   uno
sfruttamento commerciale della varieta', e comunque: 
    a) la fornitura di materiali di moltiplicazione  a  organismi  di
sperimentazione o di controllo; 
    b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a  prestatori  di
servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purche'
il  prestatore  non   acquisisca   un   titolo   sul   materiale   di
moltiplicazione fornito; 
    c) lo spostamento di  materiali  di  moltiplicazione  tra  centri
aziendali dello stesso operatore professionale situati  nella  stessa
provincia a fini di condizionamento o lavorazione. 
  4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti,  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali con  proprio  provvedimento
puo' definire criteri  e  modalita'  per  la  commercializzazione  di
quantitativi adeguati di  materiali  di  moltiplicazione  della  vite
destinati a: 
    a) prove per scopi scientifici; 
    b) lavori di selezione; 
    c) misure volte alla conservazione della diversita' genetica; 
    d) consumatore finale non professionista.