Art. 29 Autorizzazione alla commercializzazione 1. Il Servizio fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Iniziale e Base ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Iniziale e Base. 2. I Servizi fitosanitari regionali rilasciano all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Certificato e Standard. 3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono la responsabilita' dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. 4. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonche' durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varieta' e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone. 5. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilita' e rintracciabilita' del materiale.