Art. 30 
 
              Condizioni per l'immissione in commercio 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  della  vite  possono  essere
commercializzati  soltanto  in  lotti   omogenei,   confezionati   in
imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e  di  un
contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali  di  moltiplicazione  sono
chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che  non  si
possano aprire  senza  deteriorare  il  sistema  di  chiusura  ovvero
l'imballaggio  ovvero  senza   lasciare   tracce   di   manipolazione
sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire
la chiusura, il sistema di  chiusura  comporta  almeno  l'inserimento
nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di  un  sigillo
ufficiale. 
  3.  Puo'  essere  autorizzata  la  commercializzazione  di  diversi
imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o  di  barbatelle  franche
che abbiano le stesse caratteristiche,  contrassegnati  da  una  sola
etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati  insieme
in modo che all'atto della separazione il  sistema  di  chiusura  sia
deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta  e'  fissata
mediante tale sistema di chiusura che non  e'  sostituibile  con  una
nuova chiusura. 
  4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21,
possono  immettere  in  commercio  i  materiali  di   moltiplicazione
prodotti da altre ditte  autorizzate  sia  negli  involucri  e  nelle
confezioni   originali,   sia   in   proprie    confezioni,    previa
rietichettatura. Si puo'  procedere  a  una  o  piu'  nuove  chiusure
soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessita'  di
rietichettatura deve essere  comunicata  dalla  ditta  vivaistica  al
Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  territorio   con
congruo anticipo. 
  5.   Le   varieta'   ammesse   alla   commercializzazione   vengono
regolarmente e ufficialmente  controllate.  Qualora  venga  meno  una
delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo,
la  varieta'  non  puo'  essere  commercializzata.  I  materiali   di
moltiplicazione delle varieta' ed eventualmente dei  cloni  che  sono
stati  ammessi  ufficialmente,  in  uno  degli  Stati  membri,   alla
certificazione  e   al   controllo   ufficiale   dei   materiali   di
moltiplicazione  Standard  non  sono  soggetti   a   restrizioni   di
commercializzazione per quanto concerne la varieta' e, se  del  caso,
il clone. 
  6. I materiali di moltiplicazione commercializzati  possono  essere
sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste
dalla  normativa  dell'Unione  vigente   per   quanto   riguarda   le
caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli,
l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura. 
  7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure  e  le
modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui al  comma  5,  per
verificare la  rispondenza  dei  materiali  di  moltiplicazione  alle
condizioni stabilite dal presente decreto. 
  8. Il Ministero, ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento  e
in applicazione di quanto disposto  dalla  direttiva  68/193/CEE  del
Consiglio, del 9  aprile  1968,  puo'  ammettere  temporaneamente  la
commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi
requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente  decreto.
In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31  indica  che
si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  68/193/CEE  del
          Consiglio, del 9 aprile  1968,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.