Art. 30 Condizioni per l'immissione in commercio 1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura ovvero l'imballaggio ovvero senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. 3. Puo' essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta e' fissata mediante tale sistema di chiusura che non e' sostituibile con una nuova chiusura. 4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, previa rietichettatura. Si puo' procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessita' di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio con congruo anticipo. 5. Le varieta' ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, la varieta' non puo' essere commercializzata. I materiali di moltiplicazione delle varieta' ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varieta' e, se del caso, il clone. 6. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa dell'Unione vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura. 7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure e le modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto. 8. Il Ministero, ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento e in applicazione di quanto disposto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, puo' ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, si veda nelle note alle premesse.