Art. 31 Etichetta ufficiale 1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato V, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta e' bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti. 2. L'etichetta e' fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura e' costituito in conformita' all'allegato V parte C. 3. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A, lettera b). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di utilizzo del documento di accompagnamento. 4. Le etichette ufficiali sono conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno dall'acquisizione dei materiali e sono tenute a disposizione del personale autorizzato ai controlli.