Art. 31 
 
                         Etichetta ufficiale 
 
  1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali  di  moltiplicazione  sono
muniti all'esterno, a cura della ditta  responsabile  dell'immissione
in commercio, di un'etichetta ufficiale  conforme  alle  prescrizioni
contenute nell'allegato V, redatta  in  una  delle  lingue  ufficiali
dell'Unione europea e fissata mediante il  sistema  di  chiusura.  Il
colore dell'etichetta e' bianco con un tratto diagonale violetto  per
i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per  i  materiali  di
moltiplicazione di base, azzurro per i materiali  di  moltiplicazione
certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard
e marrone  per  i  materiali  di  moltiplicazione  di  una  categoria
soggetta a requisiti ridotti. 
  2. L'etichetta e' fissata al sistema di chiusura dei mazzi o  degli
imballaggi. Detto sistema di chiusura e'  costituito  in  conformita'
all'allegato V parte C. 
  3. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti
nel territorio nazionale possono essere munite anche di un  documento
di  accompagnamento  diverso  dall'etichetta  ufficiale   sul   quale
figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A,  lettera  b).
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali sono definite le modalita' di  utilizzo  del  documento  di
accompagnamento. 
  4. Le etichette ufficiali  sono  conservate  dal  destinatario  dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno
dall'acquisizione dei materiali e  sono  tenute  a  disposizione  del
personale autorizzato ai controlli.