Art. 32 Tracciabilita' 1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unita' di vendita, gli obblighi di tracciabilita' di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. 2. La ditta vivaistica si puo' approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilita'.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.