Art. 32 
 
                           Tracciabilita' 
 
  1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi  e
procedure che  consentono  di  rispettare,  per  ciascuna  unita'  di
vendita, gli obblighi di tracciabilita' di cui agli articoli 69 e  70
del regolamento  (UE)  2016/2031,  compresa  la  registrazione  delle
etichette. 
  2. La ditta vivaistica si puo'  approvvigionare  all'esterno  delle
etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e
in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte
nel suo sistema di tracciabilita'. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.