Art. 17 
 
           Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale 
 
  1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio  fitosanitario
nazionale e'  iscritto  nel  Registro  nazionale  del  personale  del
Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24. 
  2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale  ha  l'obbligo
di   riservatezza   in    merito    alle    informazioni,    ottenute
nell'adempimento  dei  propri  doveri  in  occasione   di   controlli
ufficiali e di altre attivita' ufficiali, coperte per la loro  natura
dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o
dell'Unione europea. 
  3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, e'
individuato dalla tabella b  dell'allegato  I  al  presente  decreto,
secondo i parametri ivi contemplati e costituisce  la  dotazione  del
personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione  viene
rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, anche sulla  base  dei  risultati  degli  audit,  di  cui
all'articolo  12,  che  consentono  di  valutare  le   attivita'   di
protezione delle piante. 
  4. Per il raggiungimento della dotazione  di  cui  al  comma  3,  a
decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti  strumentali  ad  esse
collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio  di  bilancio
di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge  11  dicembre
2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di  cui
all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il limite di spesa, previsto  dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  disponibili  nei  propri  bilanci   limitatamente   alle
assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle  funzioni  di
difesa fitosanitaria obbligatoria. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 466  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          dicembre 2016, n. 297, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1 
              (Omissis). 
              466. A decorrere dall'anno 2017  gli  enti  di  cui  al
          comma 465 del presente articolo devono conseguire il  saldo
          non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le  entrate
          finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo  9,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
          1-bis del medesimo  articolo  9,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
          competenza e' considerato il fondo  pluriennale  vincolato,
          di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente  dal
          ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
          tra le entrate e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
          pluriennale vincolato di entrata  e  di  spesa,  finanziato
          dalle  entrate  finali.  Non  rileva  la  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
          cancellati   definitivamente   dopo   l'approvazione    del
          rendiconto dell'anno precedente. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo  1,  comma  557-quater,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
          S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio
          2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
          2010, n. 176, cosi' recita: 
                «(Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).».