Art. 18 Ispettore fitosanitario 1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. 2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali: a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»; b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali in modo coerente; c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi. 3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati. 4. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti. 5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto. 6. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
Note all'art. 18: - Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita'; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».