Art. 18 
 
                       Ispettore fitosanitario 
 
  1.  Gli  ispettori  fitosanitari  sono  dipendenti  della  pubblica
amministrazione, tecnicamente e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. 
  2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti  nell'apposita  sezione
del Registro  nazionale  del  personale  del  Servizio  fitosanitario
nazionale, di cui all'articolo 24, e  devono  soddisfare  i  seguenti
requisiti tecnici e professionali: 
    a) essere in possesso di  una  laurea  magistrale  in  una  delle
seguenti classi  LM-7  Biotecnologie  agrarie,  LM-60  Scienze  della
natura,  LM-69  Scienze  e  tecnologie  agrarie,  LM-70   Scienze   e
tecnologie  alimentari,  LM-73  Scienze  e  tecnologie  forestali  ed
ambientali  e  LM-75  Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente  e   il
territorio e aver superato esami inerenti alle  materie  dei  settori
scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12»  e  «Entomologia
agraria AGR/11»; 
    b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione  di
cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri  compiti  ed
effettuare i controlli ufficiali e le altre  attivita'  ufficiali  in
modo coerente; 
    c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi. 
  3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo
professionale di «ispettore  fitosanitario»  e  operano  su  espresso
incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente,  che
definisce, con apposito provvedimento, i  controlli  ufficiali  e  le
altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati. 
  4.  Gli   ispettori   fitosanitari,   nell'esercizio   delle   loro
attribuzioni, prescrivono le misure  ufficiali  ritenute  necessarie,
ivi compresa la distruzione dei  vegetali  e  dei  prodotti  vegetali
ritenuti  contaminati,  nonche'   dei   materiali   di   imballaggio,
recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione  di  organismi
nocivi in applicazione delle normative vigenti. 
  5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad  irrogare  le  sanzioni
per le trasgressioni previste dal presente decreto. 
  6.   Gli   ispettori   fitosanitari   nell'esercizio   delle   loro
attribuzioni  rivestono  la  qualifica  di   ufficiali   di   polizia
giudiziaria ai  sensi  dell'articolo  57,  comma  3,  del  codice  di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'articolo 57  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
                «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
          - 1. Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,  sono
          ufficiali di polizia giudiziaria: 
                a)  i  dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla  polizia  di
          Stato ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; 
                b)  gli  ufficiali  superiori   e   inferiori   e   i
          sottufficiali dei carabinieri, della  guardia  di  finanza,
          degli agenti di custodia e del corpo forestale dello  Stato
          nonche' gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze  di
          polizia   ai   quali   l'ordinamento    delle    rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita'; 
                c) il sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede  un
          ufficio della polizia di Stato ovvero un comando  dell'arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza. 
              2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
                a) il personale  della  polizia  di  Stato  al  quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita'; 
                b) i carabinieri, le guardie di finanza,  gli  agenti
          di  custodia,   le   guardie   forestali   e,   nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza,  le  guardie  delle
          province e dei comuni quando sono in servizio. 
              3.  Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti   di   polizia
          giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono  destinate  e
          secondo le rispettive attribuzioni, le persone  alle  quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'articolo 55.».