Art. 19 Agente fitosanitario 1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. 2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali: a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», o di istruzione professionale di indirizzo «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane», oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»; b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali in modo coerente; c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi. 3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati. 4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attivita' ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni. 5. Gli agenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione. 6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
Note all'art. 19: - Per il testo di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 18.