Art. 19 
 
                        Agente fitosanitario 
 
  1.  Gli  agenti  fitosanitari   sono   tecnici,   professionalmente
qualificati,  operanti   nell'ambito   del   Servizio   fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. 
  2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione  del
Registro  nazionale  del   personale   del   Servizio   fitosanitario
nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti tecnici e professionali: 
    a)  essere  in  possesso  del  diploma  di   perito   agrario   o
agrotecnico, oppure del diploma di  istruzione  tecnica  del  settore
tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o
di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi
per  l'agricoltura  e  lo   sviluppo   rurale»,   o   di   istruzione
professionale   di   indirizzo   «Agricoltura,    sviluppo    rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione  delle  risorse
forestali e montane», oppure dal diploma  ITS  di  tecnico  superiore
responsabile  delle  produzioni  e  delle   trasformazioni   agrarie,
agroalimentari e agroindustriali, o di titoli  conseguiti  all'estero
riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma  equipollente  che
comprenda le discipline di patologia vegetale e  entomologia  agraria
nel proprio corso di studi,  oppure  aver  conseguito  un  titolo  di
laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25  Scienze
e  tecnologie  agrarie  e  forestali,  L-26  Scienze   e   tecnologie
alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32  Scienze  e
tecnologie per l'ambiente e la natura e  LP-02  Professioni  tecniche
agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami  inerenti
alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale
AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»; 
    b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione  di
cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri  compiti  ed
effettuare i controlli ufficiali e le altre  attivita'  ufficiali  in
modo coerente; 
    c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi. 
  3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di
«agente  fitosanitario»  e   operano   su   espresso   incarico   del
responsabile del servizio fitosanitario  competente,  che  definisce,
con  apposito  provvedimento,  i  controlli  ufficiali  e  le   altre
attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati. 
  4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad  ogni  attivita'  ufficiale
relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione
di misure fitosanitarie, al rilascio di  certificati  fitosanitari  e
all'irrogazione delle sanzioni. 
  5. Gli agenti fitosanitari propongono  all'ispettore  fitosanitario
l'applicazione di una misura fitosanitaria  o  l'irrogazione  di  una
sanzione. 
  6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni,
rivestono la qualifica di agenti di  polizia  giudiziaria,  ai  sensi
dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Per  il  testo  di  polizia  giudiziaria,  ai  sensi
          dell'articolo 57 del codice di procedura  penale,  si  veda
          nelle note all'art. 18.