Art. 20 
 
                      Assistente fitosanitario 
 
  1. Gli  assistenti  fitosanitari  sono  tecnici,  professionalmente
qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse
dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente  alle
direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. 
  2. Il Servizio  fitosanitario  centrale,  su  parere  del  Comitato
fitosanitario nazionale, puo' nominare assistenti  fitosanitari,  che
nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata  dal
presente  decreto,  si  attengono  alle  disposizioni  impartite  dal
responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in
tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del  Registro
nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale  di  cui
all'articolo 24. 
  3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni  attivita'  ufficiale
relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione
di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari. 
  4. Gli assistenti fitosanitari operano  su  espresso  incarico  del
Responsabile del  Servizio  fitosanitario  competente,  relativamente
alle funzioni assegnate. 
  5.   Gli   assistenti   fitosanitari    propongono    all'ispettore
fitosanitario  l'applicazione   di   una   misura   fitosanitaria   o
l'irrogazione di una sanzione.