Art. 20 Assistente fitosanitario 1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. 2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24. 3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attivita' ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari. 4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate. 5. Gli assistenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.