Art. 21 
 
     Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore 
 
  1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo  18,  gli  agenti
fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari  di
cui all'articolo 20,  sono  Responsabili  fitosanitari  ufficiali  ai
sensi del regolamento (UE) 2017/625  con  le  attribuzioni  derivanti
dagli incarichi loro conferiti. 
  2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati
certificatori  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2017/625   e   sono
autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli  altri  attestati
ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari  e
forestali, su parere del Comitato  fitosanitario  nazionale,  possono
essere  nominati  quali   responsabili   fitosanitari   ufficiali   o
certificatori, altri funzionari che  operano  presso  amministrazioni
pubbliche  diverse  dai  Servizi  fitosanitari,  purche'   rispondano
funzionalmente   e   tecnicamente   alle   direttive   del   Servizio
fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono  inseriti  in
apposita sezione del Registro nazionale del  personale  del  Servizio
fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.