Art. 21 Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore 1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti. 2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purche' rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.