Art. 22 Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale 1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. 2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilita', le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.