Art. 22 
 
     Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale 
 
  1.  I  Responsabili  fitosanitari  ufficiali  e  i   Certificatori,
accompagnati dal  personale  di  supporto  espressamente  incaricato,
hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali
e gli altri materiali oggetto del presente  decreto  si  trovano,  in
qualsiasi fase della catena di produzione e  di  commercializzazione,
compresi i mezzi utilizzati per  il  loro  trasporto  e  i  magazzini
doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza  nazionale
ed internazionale. 
  2. I Responsabili fitosanitari ufficiali  e  i  Certificatori  sono
autorizzati  ad  effettuare  tutte  le  indagini  necessarie  per   i
controlli  ufficiali  fitosanitari,  compresi  quelli  concernenti  i
passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i  sistemi
di  tracciabilita',  le  constatazioni  ufficiali,  il  prelievo  dei
campioni  e  gli   accertamenti   relativi   all'applicazione   delle
disposizioni del presente decreto, per  i  quali  sono  espressamente
incaricati dal Servizio fitosanitario competente.