Art. 23 
 
Formazione e aggiornamento del personale del  Servizio  fitosanitario
                              nazionale 
 
  1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario
nazionale  secondo   i   piani   annuali   approvati   dal   Comitato
fitosanitario nazionale. 
  2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base  del
programma e delle modalita'  di  formazione  approvate  dal  Comitato
fitosanitario nazionale. 
  3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli  di  formazione
di breve durata ripetuti in differenti localita' del  territorio  per
facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario
nazionale, secondo un programma di  aggiornamento  annuale  approvato
dal Comitato fitosanitario nazionale. 
  4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari  regionali  possono
organizzare corsi di formazione o di  aggiornamento,  in  assenza  di
corsi nazionali, sulla base  del  programma  approvato  dal  Comitato
fitosanitario nazionale. 
  5.   Alle   necessita'    organizzative    della    formazione    e
dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al
Fondo per  la  protezione  delle  piante,  iscritto  al  bilancio  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali di cui all'articolo 57. 
  6. Ai corsi di formazione  o  di  aggiornamento,  su  proposta  del
Comitato  fitosanitario  nazionale,  possono  avere  accesso   figure
diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.