Art. 24 Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale. 2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonche' le relative firme autentiche. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinche' il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli. 4. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione. 5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonche' quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attivita' di protezione delle piante o in caso di cessata attivita'.