Art. 24 
 
     Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale 
 
  1. Presso  il  Servizio  fitosanitario  centrale  e'  istituito  il
Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale. 
  2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la  Protezione
delle Piante, di cui  all'articolo  52,  si  articola  in  sezioni  e
contiene i nominativi del personale  di  cui  al  presente  Capo,  il
titolo  di  studio,  la  funzione  relativa  ai  controlli  ufficiali
fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonche' le relative
firme autentiche. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, verificato  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  cui
rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono  nominati  gli  ispettori
fitosanitari e gli agenti  fitosanitari  del  Servizio  fitosanitario
nazionale  e  il  Servizio  fitosanitario  centrale  ne  inserisce  i
nominativi nel Registro di cui al comma 1  dandone  comunicazione  ai
Servizi fitosanitari regionali competenti, affinche' il personale sia
inquadrato nei rispettivi ruoli. 
  4.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  comunicano   al   Servizio
fitosanitario  centrale,  mediante  il  Sistema  Informativo  per  la
Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento  del  registro,
al fine della sua validazione. 
  5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario  nazionale
sono cancellati dal registro, con provvedimento  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della  proposta
motivata del Servizio  Fitosanitario  regionale  competente,  nonche'
quando il personale viene destinato  a  svolgere  altri  compiti  non
pertinenti alle attivita' di protezione delle piante  o  in  caso  di
cessata attivita'.