Art. 31 Immissione in commercio dei prodotti sementieri 1. I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varieta' iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilita' della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. 2. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilita', possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato. 3. Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilita' dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII. 4. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi dell'articolo 5: a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime fissate per ciascun genere e specie all'allegato VI; b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI. 5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.