Art. 31 
 
           Immissione in commercio dei prodotti sementieri 
 
  1. I prodotti  sementieri  delle  categorie  di  pre-base,  base  e
certificata, sono commercializzati solo se  appartenenti  a  varieta'
iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, comma  1,  o
nel Catalogo comune delle specie  di  piante  agrarie  ed  ortive,  e
muniti  del  cartellino  ufficiale   rilasciato   dal   Ministero   o
dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono  stati
sottoposti,  con  esito  favorevole,  ai  controlli  prescritti.   Le
indicazioni riportate  sul  cartellino  ufficiale  non  escludono  la
responsabilita' della  ditta  sementiera  circa  la  rispondenza  del
prodotto alle qualita' dichiarate. 
  2. Le ditte sementiere, sotto la propria  responsabilita',  possono
sconfezionare  e  riconfezionare  i  prodotti  sementieri  acquistati
presso gli stabilimenti indicati in sede di  registrazione  al  RUOP.
Nel  caso  di  prodotti  sementieri   ufficialmente   controllati   e
certificati,  lo  sconfezionamento,   il   riconfezionamento   e   la
ricartellinatura  sono  soggetti  alla  vigilanza  del  Ministero   o
dell'organismo delegato. 
  3. Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilita'  dei
prodotti sementieri sono consentite, di  fronte  ai  risultati  delle
analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII. 
  4. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai
sensi dell'articolo 5: 
  a) la purezza  specifica  non  deve  essere  inferiore  alla  media
ponderale delle percentuali  minime  fissate  per  ciascun  genere  e
specie all'allegato VI; 
  b) le percentuali di  germinabilita'  dei  singoli  componenti  non
devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI. 
  5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo  si  applicano  le
tariffe di cui all'articolo 82.