Art. 32 Imballaggi e cartellini 1. I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6. 3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile. 4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi puo' effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata. 5. Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie suddette. 6. Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identita' della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII. 7. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste. 8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, si veda nelle note alle premesse.