Art. 33 
 
Imballaggi  e  cartellino  relativo  alla  commercializzazione  delle
                  sementi di specie ortive standard 
 
  1. Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in  modo
che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura  o
senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino  del  produttore
previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso.  Essi  devono  essere
piombati o provvisti  di  un  sistema  di  chiusura  equivalente  dal
responsabile dell'apposizione del cartellino. 
  2. Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un  cartellino
del fornitore oppure di una scritta stampata o di un  timbro  in  una
delle lingue ufficiali  della  Comunita'  conformemente  all'allegato
VII, sezione IV. 
  3. Le ditte sementiere possono  riconfezionare  sementi  di  specie
ortive della categoria standard  a  condizione  che  appongano,  alle
nuove  confezioni  poste  in  vendita,  un  proprio   cartellino   in
sostituzione di quello precedentemente applicato. 
  4. In caso di varieta' di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul
cartellino del fornitore si puo' fare riferimento  ad  una  selezione
conservatrice gia' riconosciuta  della  varieta'.  Tale  riferimento,
segue la denominazione varietale dalla quale deve essere  chiaramente
separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla
denominazione varietale. 
  5. Le ditte sementiere  che  appongono  il  cartellino  su  sementi
standard devono: 
  a) informare il Ministero  dell'inizio  e  della  fine  della  loro
attivita'; 
  b) tenere una contabilita' relativa a tutte le partite  di  sementi
standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero  per
almeno tre  anni  attraverso  i  sistemi  di  tracciabilita'  di  cui
all'articolo 36; 
  c)  prelevare  un  campione  di  ciascun   lotto   destinato   alla
commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno
due anni. 
  6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b)  e  c),
sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 27.