Art. 34 
 
                      Cartellino del produttore 
 
  1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti  di
un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui
all'articolo 31, comma 1, per fornire anche  ulteriori  informazioni.
In  sostituzione  del  cartellino  del  produttore,  le   indicazioni
previste  possono  essere  apposte  sugli  involucri  con   scrittura
indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile. 
  2.  Qualora  la  ditta  sementiera  utilizzi  il   cartellino   del
produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione
della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al
RUOP, nonche' la denominazione della  ditta  distributrice,  il  nome
della specie e se del caso della varieta', l'anno di  produzione,  la
purezza  specifica,  la   germinabilita'   con   relativa   data   di
determinazione, il peso o la quantita', in caso di miscuglio il  tipo
di utilizzazione a cui e' destinato il prodotto,  il  riferimento  al
sistema  di  tracciabilita'  adottato,  l'indicazione  di   eventuali
trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti  sementieri.
Il cartellino del  produttore  non  puo'  essere  di  colore  bianco,
azzurro, rosso, bruno, verde o arancio. 
  3. E' vietato apporre cartellini e  indicazioni  non  previsti  dal
presente decreto sui  prodotti  sementieri;  e'  tuttavia  consentito
apporre sulle confezioni indicazioni  relative  alle  caratteristiche
varietali e agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. 
  4. Per i miscugli e  per  le  piccole  confezioni,  le  indicazioni
relative alla ditta produttrice  possono  essere  sostituite  con  il
marchio della ditta medesima.