Art. 35 
 
                         Piccoli imballaggi 
 
  1. Per piccoli  imballaggi  di  prodotti  sementieri  si  intendono
quelli  contenenti  sementi,  tuberi,   bulbi,   rizomi   e   simili,
rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli
indicati nell'allegato V. 
  2.  I  piccoli  imballaggi  di  prodotti  sementieri   di   patate,
barbabietole da zucchero e da foraggio,  specie  foraggere,  cereali,
specie oleaginose e da fibra devono  essere  chiusi  ufficialmente  o
sotto  controllo  ufficiale  con   le   stesse   modalita'   previste
all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE.  I  «Piccoli
imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi  CE
B» di sementi o di miscugli di sementi di  piante  foraggere,  devono
essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme
all'allegato VII, sezione II, punto 2. E' possibile procedere a una o
piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale. 
  3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di  sementi
e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui  al
comma 1, nonche' i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti  miscugli  di
sementi non destinati alla  produzione  di  foraggi,  debbono  essere
chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema
di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino  o
sull'imballaggio stesso. 
  4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della  categoria  sementi
certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente
all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A»  contenenti
miscugli di sementi non destinati alla produzione  di  foraggi,  sono
muniti di un cartellino  del  produttore  conformemente  all'allegato
VII, sezione II, punto 2, ed e' possibile effettuare una o piu' nuove
chiusure soltanto sotto controllo ufficiale. 
  5. Ferme restando le norme vigenti  in  materia  fitosanitaria,  e'
permessa  la  circolazione  di   piccole   confezioni   di   prodotti
sementieri, diversi da quelli di varieta'  geneticamente  modificate,
destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso  o  di  numero  di
pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati  nell'allegato  V,
senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli
31 e 33 purche' sulle confezioni stesse sia  apposta,  con  carattere
indelebile, la dicitura: «campione  dimostrativo».  In  tal  caso,  i
prodotti sementieri soggetti a  certificazione  devono  provenire  da
lotti ufficialmente certificati. 
  6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme  di  patate  chiusi  sul
territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita'  alle
disposizioni  europee,  deroghe  alle  norme  riguardanti   la   loro
etichettatura. 
  7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo  si  applicano  le
tariffe di cui all'articolo 82.