Art. 35 Piccoli imballaggi 1. Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V. 2. I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. E' possibile procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale. 3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso. 4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed e' possibile effettuare una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale. 5. Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, e' permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati. 6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura. 7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.