Art. 36 Tracciabilita' dei prodotti sementieri 1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilita' atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unita' di vendita. 2. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonche' tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilita' dei lotti commercializzati. 3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validita' dei sistemi di tracciabilita' adottati.