Art. 36 
 
               Tracciabilita' dei prodotti sementieri 
 
  1.  Le  ditte  sementiere  istituiscono  sistemi  o  procedure   di
tracciabilita'  atti  a   consentire,   per   ciascun   stabilimento,
l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i
prodotti  sementieri  e  degli  operatori  professionali   ai   quali
forniscono ogni unita' di vendita. 
  2. I sistemi di registrazione di cui al  comma  1,  adottati  dalle
ditte sementiere,  devono  consentire  di  identificare,  in  maniera
inequivocabile,  tutti  i  prodotti  sementieri  che  entrano   nello
stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad  essere  lavorati
in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonche'
tutti  i  lotti  di  prodotti  sementieri   che   vengono   prodotti,
registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti  in
modo   da   assicurare   la   completa   tracciabilita'   dei   lotti
commercializzati. 
  3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validita'  dei
sistemi di tracciabilita' adottati.