Art. 37 Locali di commercializzazione 1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto. 2. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».