Art. 37 
 
                    Locali di commercializzazione 
 
  1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al
dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti  che
non siano confezionati, cartellinati  e  contraddistinti  secondo  le
prescrizioni del presente decreto. 
  2. Nei locali adibiti alla vendita  promiscua,  all'ingrosso  e  al
dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati  ad
altri usi,  sui  recipienti  e  sugli  imballaggi  contenenti  questi
ultimi, e comunque sui  prodotti  non  destinati  alla  riproduzione,
devono essere  apposti  cartellini  di  dimensioni  non  inferiori  a
centimetri 10 per centimetri 20 recanti la  dicitura:  «Prodotto  non
destinato alla riproduzione».