Art. 38 
 
Coltivazioni antecedenti la categoria  di  base  e  conservazione  in
                               purezza 
 
  1. Al  fine  di  consentire  la  verifica  della  conservazione  in
purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono
tenuti a  comunicare  al  Ministero  o  all'organismo  delegato  alla
certificazione dei prodotti sementieri,  prima  dell'inizio  di  ogni
ciclo colturale, le  coltivazioni  che  intendono  istituire  per  la
produzione di  sementi  e  del  materiale  di  moltiplicazione  delle
categorie antecedenti il «base» non certificate, nonche'  di  sementi
ortive della categoria standard. Il Ministero o l'organismo  delegato
provvede al controllo della selezione  conservatrice  anche  in  base
alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali
controlli si estendono anche alle  registrazioni  effettuate  per  la
produzione  di  tutte  le  generazioni  precedenti  le  sementi  o  i
materiali di moltiplicazione  di  «base».  Il  Ministero  medesimo  o
l'organismo delegato,  se  necessario,  possono  procedere  anche  al
prelievo ufficiale di campioni. Le  comunicazioni  devono  recare  le
seguenti indicazioni: 
  a) specie e varieta'; 
  b) ubicazione ed estensione delle coltivazioni; 
  c) nome, cognome e indirizzo del responsabile  della  conservazione
in purezza; 
  d) nome, cognome  indirizzo  del  moltiplicatore  di  materiale  di
moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal
responsabile della conservazione in purezza. 
  2. I controlli di cui al comma 1, verificano anche  la  titolarita'
delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d). 
  3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo sono  a  carico
del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di
cui all'articolo 82.