Art. 41 Cartellino della ditta importatrice 1. La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 32. E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, qualora gia' figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. 3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreche' detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene. 4. In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organismi che le hanno effettuate. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e' ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili. 6. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali e' fornita ogni unita' di vendita, conformemente all'articolo 36.