Art. 42 Responsabilita' di chi commercializza i prodotti sementieri 1. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non e' responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.