Art. 42 
 
     Responsabilita' di chi commercializza i prodotti sementieri 
 
  1.  Chi  vende  o  pone  in  commercio  prodotti  sementieri  nelle
confezioni originali di  ditte  sementiere  o  in  quelle  originarie
estere  per  i  prodotti  importati,  non   e'   responsabile   della
rispondenza dei  prodotti  stessi  alle  indicazioni  impresse  sugli
involucri e figuranti sugli  annessi  cartellini,  sempre  che  dette
confezioni  e  la  relativa  cartellinatura   siano   conformi   alle
prescrizioni  del  presente  decreto,   non   presentino   segni   di
alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto  e
lontano da fonti di calore.