Art. 18 
 
                 Requisiti ed obblighi dei fornitori 
 
  1. I soggetti che producono o commercializzano piantine  di  piante
ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad  eccezione
delle sementi, cosi' come definiti all'articolo 2, comma  1,  lettera
v), devono essere registrati nel RUOP in applicazione degli  articoli
65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono: 
    a)  rendersi  personalmente  disponibili  o  designare   un'altra
persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale  e
questioni fitosanitarie, per mantenere i  contatti  con  il  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio; 
    b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta  sia  necessario,
oppure secondo le  indicazioni  fornite  dal  Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio; 
    c)  consentire  agli  incaricati   del   Servizio   fitosanitario
regionale competente per territorio  il  libero  accesso  a  tutti  i
locali  dell'azienda  e  degli  stabilimenti,  per  l'esecuzione   di
ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri  di
cui alla lettera i), nonche' dei relativi documenti; 
    d) individuare e tenere sotto controllo almeno i  seguenti  punti
critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita'
delle  piantine  di  piante  ortive  e  dei  relativi  materiali   di
moltiplicazione: 
      1) la qualita' dei materiali di moltiplicazione e delle  piante
utilizzati per iniziare il processo di produzione; 
      2) la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento
a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; 
      3) il piano ed il metodo di coltivazione; 
      4) le cure colturali generali; 
      5) le operazioni di moltiplicazione; 
      6) le operazioni di raccolta; 
      7) l'igiene; 
      8) i trattamenti; 
      9) l'imballaggio; 
      10) l'immagazzinamento; 
      11) il trasporto; 
      12) l'amministrazione; 
    e) mettere in atto un sistema di tracciabilita' che  consenta  la
registrazione delle seguenti informazioni: 
      1) le informazioni sul controllo di cui alla lettera d); 
      2) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati
o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi; 
      3) tutte le manifestazioni  di  organismi  nocivi  e  tutte  le
misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti  chimici
effettuati sulle piante; 
      4) gli  eventuali  prelievi  di  campioni  per  le  analisi  di
laboratorio ed i relativi risultati; 
      5)  altri  dati   la   cui   registrazione   venga   prescritta
dall'organismo ufficiale responsabile; 
    f)  prelevare   campioni,   con   frequenza   corrispondente   al
verificarsi di uno  dei  punti  critici  dei  cicli  produttivi,  per
eventuali analisi da far effettuare presso  un  laboratorio  ritenuto
idoneo dal Servizio fitosanitario nazionale; 
    g) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali  di
moltiplicazione rimangano identificabili separatamente; 
    h) dare attuazione a tutte  le  misure  prescritte  dal  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio; 
    i)  registrare  e  conservare  per  almeno  tre  anni  tutte   le
informazioni di cui alle lettere a), b), c)  ed  e),  nonche'  quelle
relative   alle   vendite   e   agli   acquisti,    quando    vengono
commercializzati  piantine  di   piante   ortive   e   materiali   di
moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi; 
    l) concedere il libero accesso a tutti i  locali  dell'azienda  e
degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche; 
    m) collaborare in ogni altro modo con il  Servizio  fitosanitario
nazionale. 
  3. Le  informazioni  relative  alla  tracciabilita'  devono  essere
aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori
o  a  persone  professionalmente  impegnate  nella   produzione   dei
vegetali. Per i materiali ceduti  ad  altre  categorie  e'  possibile
effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna  di
commercializzazione. Eventuali correzioni  devono  essere  effettuate
tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. 
  4. Il fornitore la cui attivita' in questo  campo  si  limita  alla
semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori
del  suo  stabilimento,  deve  garantire  la   tracciabilita'   delle
operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da
esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale  competente
per territorio. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.