Art. 19 Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e comunque nel momento idoneo per la verifica della presenza degli organismi nocivi, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro centri aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti: a) disponibilita' ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d); b) affidabilita' dei metodi di cui alla lettera a); c) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli. 3. Nel caso in cui il fornitore durante il processo produttivo debba effettuare delle analisi presso laboratori ritenuti idonei, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua i controlli necessari per accertare, che: a) i campioni siano stati prelevati durante le idonee fasi del processo di produzione e secondo la frequenza di cui all'articolo 18, comma 2, lettera f); b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare; c) i campioni vengano prelevati da persone competenti. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede affinche' i materiali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di controlli ufficiali effettuati per sondaggio per verificare che sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto. 5. Gli oneri per le attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.