Art. 19 
 
             Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali 
                      competenti per territorio 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
effettua regolarmente, almeno  una  volta  all'anno  e  comunque  nel
momento idoneo per la verifica della presenza degli organismi nocivi,
la sorveglianza e il  controllo  dei  fornitori  e  dei  loro  centri
aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare  che  siano
osservate le prescrizioni previste dal presente decreto. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
accerta il rispetto  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  18,  con
particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei  seguenti
requisiti: 
    a) disponibilita' ed  impiego  di  metodi  per  il  controllo  di
ciascuno dei punti critici di cui all'articolo 18, comma  2,  lettera
d); 
    b) affidabilita' dei metodi di cui alla lettera a); 
    c)  competenza  del  personale  del  fornitore  ad  effettuare  i
controlli. 
  3. Nel caso in cui il  fornitore  durante  il  processo  produttivo
debba effettuare delle analisi presso laboratori ritenuti idonei,  il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua i
controlli necessari per accertare, che: 
    a) i campioni siano stati prelevati durante le  idonee  fasi  del
processo di produzione e secondo la frequenza di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera f); 
    b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente  corretto  e
secondo un procedimento statisticamente  attendibile,  tenendo  conto
del tipo di analisi da effettuare; 
    c) i campioni vengano prelevati da persone competenti. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
provvede affinche' i materiali siano  oggetto,  durante  le  fasi  di
produzione  e  di   commercializzazione,   di   controlli   ufficiali
effettuati per sondaggio per verificare che sono state rispettate  le
prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto. 
  5. Gli oneri per le attivita'  di  controllo  di  cui  al  presente
articolo sono a carico dell'interessato secondo  le  tariffe  di  cui
all'articolo 82.